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Le modifiche introdotte dalla normativa hanno semplificato le procedure per gli acquirenti con disabilità in possesso di patente di guida con indicazione degli adattamenti obbligatori

Torniamo sull’argomento legato alle agevolazioni fiscali per disabili, ed in particolare all’applicazione dell’aliquota iva ridotta al 4% su acquisto auto da parte di persone con disabilità.

Come abbiamo avuto modo di segnalare, da gennaio di quest’anno è stata introdotta una semplificazione relativa ai documenti da presentare per avere diritto all’iva al 4% per acquisto di auto da parte di persone disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dotate di patente di guida con obbligo di adattamenti. L’ha previsto il Decreto delMinistero dell'economia edelle finanze del 13 gennaio 2022, che ha modificato l’articolo 1 del DM 16 maggio 1986.
Grazie a questa semplificazione, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti per avere l’iva al 4% sull’acquisto auto devono presentare al concessionario solamente:
-        copia semplice della patente posseduta, che deve contenere l'indicazione di adattamenti alla macchina , anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche
-        l'atto notorio

Prima dell’introduzione di questa semplificazione, per ottenere le agevolazioni era necessario presentare, oltre alla patente di guida da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, anche un verbale di invalidità o verbale di accertamento dell’handicap (legge 104/1992, ndr) in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.
Peraltro, segnaliamo che dal 2012 (l'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge n. 35 del 2012) le commissioni mediche che attestano invalidità e handicap indicano, nei verbali, anche la presenza dei requisiti sanitari che danno diritto alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli acquistati per le persone con disabilità.

Ricordiamo, a titolo di cronaca, che possono accedere all'agevolazione le persone con disabilità:
- motoria,
- intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave)
- sensoriale (ciechi e sordi)
e che in taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo per poter accedere all’agevolazione.

Fatta questa premessa, segnaliamo la recente risposta dell’Agenzia delle Entrate (risposta n. 313 del 30 maggio 2022, ndr) all’interpello proposto da un contribuente, riguardante l’applicazione o meno dell’iva ridotta sull’acquisto di un’auto da parte di una persona con disabilità. L’uomo, in possesso di patente speciale con indicazione degli adattamenti necessari, riteneva di avere diritto all’iva agevolata, ritenendo di essere compreso nella categoria dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie ai sensi dell'articolo 8 della legga n. 449 del 1997.
Il concessionario ha voluto esaminare le certificazioni, rilevando che la documentazione attestante l'invalidità era risalente all'anno 2003 quella e attestante l'handicap al 2011, quindi, antecedente alla legge n. 5 del 2012, quindi senza le indicazioni relative al diritto all’agevolazione.
Dalla documentazione per il riconoscimento dell'invalidità si evince che il soggetto " deambula autonomamente" e da quella relativa all'accertamento dell'handicap che " le capacità motorie sono normali", che la minorazione fisica è media (non grave) e che non vi è minorazione psichica e, infine, che si riconosce l'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 (quindi, non grave).
Infine, risulta dalla patente di guida che trattasi di patente speciale (codice 05) e dalla relazione medica risultano necessari adattamenti all'autoveicolo che fanno presumere l'esistenza di ridotte capacità motorie (vedi codici 10.02 "selezione automatica del rapporto di trasmissione", 35.02 "comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo" e, infine, 40.11 "dispositivo di assistenza al volante").

Ebbene, in riferimento al caso, l’Agenzia delle Entrate si è espressa favorevolmente all’applicazione dell’iva al 4% per il contribuente, rifernedosi a quanto previsto dalla semplificazione introdotta dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022, e quindipresentando unicamente:
-        patente di guida indicante gli adattamenti obbligatori
-        atto notorio

Così l’Agenzia: Con riferimento al caso prospettato dall'istante, si è dell'avviso che il Sig. YYYYY, possa beneficiare dell'aliquota ridotta del 4 per cento per l'acquisto del veicolo in argomento, presentando al cedente la copia della patente posseduta, l'atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, purché lo stesso sia titolare di patente di guida speciale di categoria BS dalla quale emerga che sul veicolo debbano essere previsti adattamenti necessari per la propria disabilità [(nel caso di specie, la selezione automatica del
rapporto di trasmissione (cod. 1002), i comandi azionabili senza togliere le mani dal dispositivo di sterzo (cod. 3502) ed il dispositivo di assistenza al volante (cod. 4011)]


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Redazione

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