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La conversione in legge del decreto 24/2022 (decreto Riaperture) passata alla Camera vede anche la proroga delle misure per lavoratori fragili, ovvero smartworking e equiparazione dell'assenza a ricovero ospedaliero

In sede di esame del disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 24 del 2022 (Decreto Riaperture, ndr) il 28 aprile è stato approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera un emendamento che proroga alcune tutele previste per i lavoratori, sia fragili che non. Il testo di legge è stato approvato alla Camera, dove è stata posta la fiducia, e passerà ora al Senato per la definitiva conversione che dovrà avvenire entro il 23 maggio.

Oltre allo smartworking con modalità di comunicazione semplificata per tutti i lavoratori del settore privato, che viene prorogato fino al 31 agosto, è stato prolungato il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità, e vengono prolungate fino al 30 giugno le tutele per i lavoratori fragili.

MISURE E SCADENZE
Sintetizzando, vediamo quanto si prevede con le relative scadenze:
- fino al 30 giugno 2022 diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili
-
fino al 31 agosto 2022 modalità semplificate di comunicazione del lavoro agile per tutti il avoratori del settore privato
- fino al 31 agosto 2022 diritto a richiedere la modalità agile di lavoro per genitori con figli fragili.

TUTELE LAVORATORI FRAGILI
Con la fine dello stato di emergenza, scattato lo scorso 31 marzo, la categoria dei lavoratori fragili era rimasta fuori dalla proroga delle agevolazioni, dal momento che nel Decreto Riaperture non era passato il loro prolungamento, che pure era presente nella bozza. Era invece stato approvato fino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori più a rischio di contagio. Dal 31 marzo i lavoratori fragili erano quindi dovuti tornare al lavoro in presenza (salvo accordi individuali con i propri datori di lavoro).
Ora, il 28 aprile 2022 la XII Commissione Affari Sociali della Camera ha approvato l’emendamento al decreto Riaperture n. 24/2022 che proroga le tutele previste dall’articolo 26 del decreto legge n.18/2020, disponendo fino al 30 giugno 2022 le tutele per i lavoratori fragili, ovvero il diritto allo smart working per tutti i fragili e, per specifiche categorie di fragili, equiparazione al ricovero ospedaliero ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile.

CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI
Ricordiamo che per la definizione di lavoratori fragili, in riferimento al diritto allo smartworking, era stato emanato lo scorso 4 febbraio 2022dal Ministero della Salute un decreto che ha individuato le patologie che danno diritto a rientrarvi. Tra questi, a titolo di esempio, lavoratori con marcata compromissione della risposta immunitaria, persone con tre o più patologie che comportano rischi elevati in caso di contagio da Covid, tra cui ictus, diabete mellito o epatite cronica, ecc.
In riferimento, invece, all’equiparazione al ricovero, la definizione  di “lavoratore fragile" fornita originariamente dal DL 18 2020 era la seguente:
  • lavoratori in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o  
  • da esiti da patologie oncologiche o  
  • dallo  svolgimento  di  relative  terapie  salvavita, 
  •  ivi  inclusi  i  lavoratori  in   possesso   del  riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  
per i quali "il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero  ed e' prescritto dalle competenti autorita'  sanitarie,  nonche'  dal medico di assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla base  documentata  del riiconoscimento   di   disabilita'   o   delle  certificazioni dei competenti organi medico-legali di  cui  sopra,  i  cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di  competenza,  nel medesimo certificato."
Bisognerà quindi capire, una volta approvata la misura, a quali definizioni fare riferimento per i relativi benefici: nel testo del Dl 24/2022 si legge:
"Il comma 1-bis proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce, per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022, il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero; tale beneficio resta subordinato alla condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.
Il comma 1-ter, in primo luogo, proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la norma temporanea secondo la quale la prestazione lavorativa dei dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili, è normalmente svolta in modalità agile. Il comma 1-ter reca altresì un incremento, per il 2022, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche. Il comma 1-quater reca la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1-bis e 1-ter."

ITER DEL PROVVEDIMENTO
Dopo il via libera del testo alla Camera, il testo della legge di conversione del decreto Riaperture passa all'esame del Senato per la definitiva approvazione.

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Redazione

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