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Nel messaggio INPS n.2584 alcuni chiarimenti sulla misura che fino al 31 luglio equipara a ricovero ospedaliero l’assenza dei lavoratori con disabilità o a rischio

L’INPS ha finalmente pubblicato, dopo oltre 3 mesi dalla pubblicazione del Decreto “Cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che prevedeva tale novità, istruzioni in merito all’attuazione dell’articolo 26, che al comma 2 introduceva per i lavoratori con certificazione di handicap o con patologie che comportano immunodepressione,  esiti da patologie oncologiche e determinati requisiti, la possibilità di assentarsi dal lavoro in quanto più potenzialmente vulnerabili al contagio. In questo caso l’assenza viene equiparata a degenza ospedaliera, per la quale  è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico (quindi si riceve il 60% dello stipendio).

Le istruzioni sono contenute nel messaggio n.2584, e relativo allegato, pubblicato il 24 giugno. Ne vediamo i punti salienti, rimandando alla lettura competa.

PER QUALI LAVORATORI
La circolare INPS specifica che, al comma 2 tale articolo prevede che l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera, per i lavoratori del settore privato e pubblico in possesso del:
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) o
riconoscimento di disabilità  senza gravità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992) ma esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

CERTIFICAZIONI NECESSARIE
In entrambi i casi sopra citati, è necessario che il lavoratore si faccia inoltre rilasciare certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.
Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando inoltre i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.
Al momento della acquisizione delle certificazioni, qualora INPS ritenesse necessario, può essere richiesta ulteriore documentazione al lavoratore. In questo caso, in attesa dell’integrazione documentale, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso in attesa di regolarizzazione, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A).

CASISTICHE, SCADENZE E DOCUMENTAZIONI
Insieme al messaggio è stato pubblicato anche l’Allegato 1 che specifica, con alcuni esempi, le casistiche possibili e le relative certificazioni richieste.
 
Per approfondire:

Testo completo messaggio INPS n.2584 del 24/6/2020

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Redazione

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