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L’articolo 26 prevedeva che le assenze fino al 30 aprile dei lavoratori con grave disabilità o immunodepressi o con esiti da patologie oncologiche fossero equiparate a ricovero ospedaliero

Nei giorni scorsi il Senato ha approvato il testo del decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)  che è stato modificato da un maxi-emendamento in sede di conversione in legge, sul quale il Governo ha posto la fiducia. Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il prossimo 16 maggio, passa all'esame della Camera.

Tra le misure che il decreto legge aveva introdotto a sostegno delle famiglie in questi giorni di emergenza sanitaria causa Covid19, nei giorni scorsi abbiamo dato spazio a quelle specificamente dedicate ai lavoratori disabili, in attesa che fosse chiarito quanto previsto dall’articolo 26 del suddetto DL.

LE ALTRE MISURE PER LE LAVORATORI EFAMIGLIE CON DISABILITÀ
Oltre all’articolo 43 che ha aumentato di 12 giorni i permessi retribuiti ex L.104, e all’articolo 23 che consente l’accesso a un congedo di 15 giorni retribuito con un'indennità del 50% riconosciuto ai genitori di figli di età inferiore ai 12 anni (e di qualsiasi età se disabili) da usufruire alternativamente al bonus babysitter,  anche i comma 2 dell’articolo 26 del decreto aveva come destinatari i lavoratori con disabilità.

L’ARTICOLO 26 DEL DECRETO PRIMA DELLA MODIFICA
L’articolo 26 prevedeva, in sintesi, che le assenze dei lavoratori con grave disabilità o con patologie che comportano immunodepressione, o esiti da patologie oncologiche, fino a fine aprile, fossero equiparate a ricovero ospedaliero. Così l’articolo 26 nel testo originale del Cura Italia:
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9”.

In pratica, l’articolo prevedeva la possibilità, per i dipendenti privati e pubblici, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 alle seguenti categorie di lavoratori:
1. Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
2. Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.
In tali casi, l'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9”.

Il testo lasciava aperti numerosi dubbi interpretativi (es. quale è l’idonea documentazione? chi la deve redarre? Chi la deve presentare? quali sono le modalità di richiesta del beneficio? Su questo la stessa FISH aveva chiesto chiarimenti al riguardo al Ministero della Salute.

IL NUOVO TESTO EMENDATO IN SENATO
Ora il testo è stato in parte modificato, con l’approvazione in Senato della proposta (emendamento 19.1000/20) dei Senatori Errani Floridia, Maiorino Pirro. Il testo che ne esce non si discosta molto dall’originale, anche se permangono i dubbi interpretativi della prima ora.
Così il testo:
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, nonché ai lavoratori in possesso della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e viene prescritto dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti saranno editati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi”.

Quello che si capisce è che possono accedere al beneficio lavoratori con grave disabilità certificata o lavoratori con immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, ecc in possesso di certificazioni specifiche. Tali le assenze fino al 30 aprile sono equiparate al ricovero ospedaliero. Sulle certificazioni richieste e su chi dovrebbe redigerle non viene fatta chiarezza. Sembra di capire che in entrambi i casi bisogna essere in possesso di verbale di handicap grave (art.3 comma 3 Legge 104) e prescrizione delle autorità sanitarie competenti (non meglio specificate).
Inoltre non vengono fornite indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda.
Restiamo in attesa di circolari con istruzioni applicative.

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Redazione

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