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Verranno accolte le richieste precedentemente respinte, inoltre potrà farne richiesta fino al 3 giugno anche chi non aveva presentato domanda

In un comunicato stampa del 26 maggio, l’INPS ha chiarito una cosa importante, riguardante la possibilità, per i liberi professionisti titolari di assegno ordinario di invalidità, di ricevere il bonus “partite iva” di 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia per il mese di marzo, che era stato invece loro respinto. Prevista anche la possibilità, per chi non aveva fatto domanda per il mese di marzo, di presentarla.

PRECEDENTI INCOMPATIBILITÀ
Come abbiamo già avuto modo di raccontare, il recente Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha sanato una incongruità precedentemente presente, introducendo la cumulabilità dell'assegno ordinario di invalidità con le misure di sostegno al reddito legate all’emergenza pandemica, che invece il precedente Cura Italia non prevedeva. A causa di quella precedente incompatibilità, era stata infatti esclusa l’intera platea dei lavoratori disabili professionisti titolari di assegno di ordinario di invalidità, dalla possibilità di accedere all'indennità COVID-19 da 600 euro prevista a marzo per i titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali turismo e degli stabilimenti termali, agricoli e i lavoratori dello spettacolo.

IL RICONOSCIMENTO DI COMPATIBILITÀ
Ora, come detto, per la turnata di aprile, per il quale il bonus è stato confermato dal Decreto Rilancio, questa problematica è stata sanata: lo esplicita chiaramente l’articolo 75 del dl: "1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222."

RECUPERO BONUS A CHI HA AVUTO DOMANDA RESPINTA
Inoltre verrà corrisposto il bonus anche a coloro che, titolari dell’assegno ordinario di invalidità, si erano visti respingere la domanda dello scorso marzo. Lo chiarisce l’INPS, con il comunicato stampa del 26 maggio scorso, affermando che la cumulabilità, secondo quanto previsto dalla normativa, riguarda anche l’indennità COVID-19 da 600 euro di marzo 2020 prevista dal decreto Cura Italia.
Pertanto, chi ha avuto la domanda respinta potrà ricevere il pagamento dell’indennità di marzo, a seguito del riesame d’ufficio.

COME CHIEDERE IL BONUS DI MARZO
Inoltre, i beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non avessero ancora presentato la domanda per l’indennità COVID-19 di marzo possono richiederla entro il 3 giugno 2020 (15 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del decreto Rilancio), tramite l’apposito servizio

Qui il vademecum INPS per richiedere il bonus

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Redazione
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