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Aiutano a fare chiarezza sulla cumulabilità delle misure le risposte alle FAQ pubblicate dal sito governativo dell’ Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità

Sulla compatibilità tra il cosiddetto bonus 600 euro, introdotto a marzo scorso dal Decreto Cura Italia per sostenere i lavoratori autonomi e professionisti nell’emergenza Coronavirus, e le provvidenze connesse all’invalidità, avevamo già scritto, segnalando come la pensione d’invalidità fosse considerata compatibile col bonus 600 euro  (in quanto prestazione assistenziale) e come, invece, l’assegno ordinario di invalidità fosse ritenuto non compatibile, essendo prestazione previdenziale

CUMULABILITÀ CON BONUS 600 EURO
Successivamente, come segnalato, l’articolo 75 del recente Decreto Rilancio ha poi sanato in parte questa incongruenza, mettendo nero su bianco la cumulabilità del bonus anche con l’assegno ordinario di invalidità: "1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e  44
sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.". Viene confermato anche dall'art. 86 del medesimo dl.

CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE
Aiuta a comprendere meglio quale sia la cumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità - che lo ricordiamo, è previsto dalla legge 12 giugno 1984, n. 222 - anche con altri bonus straordinari messi in campo per l’emergenza Covid 19, una delle FAQ dell’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità.   Riprendiamo qui alcune delle casistiche prese in esame:
Chi percepisce assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222) :
-    Ha diritto alla sospensione per 4 mesi degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza e i relativi termini previsti e le misure di condizionalita' previste per i percettori di NASPI e di DISCOLL (sono sospese anche le procedure di avviamento a selezione e i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento).
-    può accedere ai “Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore”.
-    può accedere ai contributi previsti dal cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”.
-    può accedere ai contributi previsti dal cosiddetto “Fondo nazionale per le non autosufficienze”, e dal “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare”.
-    L’assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222) è infine compatibile con il cosiddetto “Reddito di emergenza” - Rem, nei limiti e secondi i criteri relativi del provvedimento che istituisce il Rem.

Per approfondire:
Scheda INPS bonus 600 euro 

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