Menu

Tipografia

L’INPS comunica l’allargamento del beneficio dei permessi legge 104 e congedo straordinario per assisetere una persona con disabilità grave anche ai parenti dell’altra parte dell’unione civile, mentre non cambia quanto previsto per i conviventi di fatto

L’INPS ha pubblicato una nuova circolare (la n° 36 del 07-03-2022) che dà istruzioni ai lavoratori per richiedere permessi legge 104 e congedo straordinario nel caso di unioni civili, anche in caso di parenti dell’altra parte dell’unione civile, fin’ora esclusi dal beneficio.

Fino a questo momento, a differenza di quanto avviene per i coniugi, era previsto che la parte di un’unione civile potesse usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui prestasse assistenza all’altra parte dell’unione, e non nel caso in cui l’assistenza fosse rivolta ad un parente dell’unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro (questo perchè l’articolo 78 del codice civile, che individua il rapporto di affinità tra il coniuge e i parenti dell’altro, non viene espressamente richiamato dalla legge n. 76/2016).
Recentemente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato la necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale. Per questo motivo, l’INPS con il suo messaggio del 7 marzo 2022 ha reso note le nuove modalità di accesso ai dei benefici dei permessi legge 104 e del e usufruire del congedo straordinario (ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 ) in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile. Non cambia, invece, per i conviventi di fatto.

IN SINTESI
A questo proposito, a titolo di sintesi, e prima della dettagliata spiegazione che seguirà nell’articolo, ricordiamo che:
- la parte di ununione civile può usufruire, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito, di:
  •       permessi ex lege n. 104/92,
  •       congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001
- il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, può usufruire, unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente, unicamente di:
  •   permessi ex lege n. 104/92.

PERMESSI LEGGE 104 - BENEFICIARI
L'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 prevede il diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c.3 della legge 104 stessa.

Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, i permessi della legge 104 sopra descritti possono essere fruiti anche:
-        dalla parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte;
-        dal convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76, che presti assistenza all’altro convivente.

Pertanto il diritto ad usufruire dei permessi della legge 104/92 per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa:
- al coniuge,
- alla parte dell’unione civile,
- al convivente di fatto,
- al parente o all’ affine entro il secondo grado.
- a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

ATTENZIONE: COSA CAMBIA
Al fine di evitare comportamenti discriminatori tra uniti civilmente e coniugi viene ora va riconosciuto sussistente il rapporto di affinità (ai fini dei benefici di cui parliamo) anche tra l’unito civilmente e i parenti dell’altra parte dell’unione, nonostante l’articolo 78 del codice civile non venga espressamente richiamato.
Ne deriva che, per i lavoratori del settore privato, il diritto ai permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 va riconosciuto all’unito civilmente, oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza ad un parente dell’unito.
Allo stesso modo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.
Resta fermo il rispetto del grado di affinità normativamente previsto.


DEFINIZIONI DI “CONVIVENTE” E DI “PARTE DELL’UNIONE CIVILE”
Ai fini della valutazione della spettanza del diritto ai permessi:

-        Per la qualificazione di “convivente bisogna fare riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36, dell’art. 1, della legge n. 76 del 2016 in base al quale «per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile» e accertata ai sensi del successivo comma 37. Tale comma prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento anagrafico di cui al DPR 30 maggio 1989, n.223.

-        Per quanto la qualificazione di “parte dell’unione civile”, ai sensi del comma 3, art, 1 della legge 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Si evidenzia che il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
Pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi e gli uniti civilmente, il “convivente di fatto” può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.

ATTENZIONE: Ai sensi di legge, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.


CONGEDO STRAORDINARIO – BENEFICIARI
Il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce la concessione del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio a partire dal dal coniuge, per poi scendere fino ai parenti e affini di terzo grado. Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016, il congedo può essere fruito anche dalla parte di un’unione civile che assiste l’altra parte dell’unione, in via alternativa e al pari del coniuge, mentre non è prevista, invece, in favore del convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge 76/2016.

Pertanto è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
1. il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità.
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi igenitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti

ATTENZIONE: Sulla base delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, anche con riferimento al congedo straordinario, il diritto per i lavoratori del settore privato va riconosciuto all’unito civilmente oltre che nel caso in cui in cui questi presti assistenza all’altra parte dell’unione, anche nel caso in cui rivolga l’assistenza a un parente dell’unito. Allo stesso modo i parenti di una parte dell’unione civile avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione.

Resta fermo il limite del terzo grado di affinità e il requisito della convivenza (come individuato nella circolare n. 32/2012, paragrafo 6, fatte salve le precisazioni di cui al messaggio n. 6512/2010) con l’affine disabile grave da assistere.


COME PRESENTARE DOMANDA
Come ricordato nella circolare INPS n.38 del 2017, per poter beneficiare dei 3 giorni di permesso della 104/92 e/o del congedo straordinario gli uniti civilmente e i conviventi di fatto possono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea, tramite PEC, raccomandata o allo sportello, dichiarando, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.

Per presentare domanda è necessario utilizzare i moduli appositamente predisposti, presenti sul sito INPS, alla sezione modulistica:
-        SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
-        SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità).
La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).

Le Strutture territoriali avranno cura di riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Per approfondire:

Circolare INPS n° 36 del 07-03-2022

legge n. 76 del 20 maggio 2016

Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016


Redazione

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy