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LAVORO DISABILI - SPECIALE


disabili al lavoroCONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO

Il congedo straordinario retribuito, o congedo biennale, è regolato dal D.lgs. 26.03.2001 n. 151.
Si tratta di una agevolazione prevista dal legislatore per supportare i familiari di persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104), consentendo loro di assistere il congiunto e di mantenere il posto di lavoro.
Il periodo di fruizione del congedo è coperto da contribuzione figurativa, valida per la maturazione dell’anzianità assicurativa ai fini della pensione, e prevede che il lavoratore percepisca l’indennità pari alla retribuzione dell’ultimo mese precedente il congedo.
 
Vediamo in cosa consiste il congedo straordinario, chi ne ha diritto  e come richiederlo.

REQUISITI
E’ necessario che si verifichi la presenza di tutti questi requisiti:
1. essere lavoratori dipendenti privati (anche se con rapporto di lavoro part time);

2. la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);

3. mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).
ECCEZIONI AL PRESUPPORTO DEL RICOVERO (circ. 32/2012):
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.

Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso da parte del datore di lavoro (messaggio n. 24705/2011).

QUANTI GIORNI SPETTANO
 Il lavoratore che ha diritto al congedo biennale retribuito per assistere un familiare in condizione di handicap grave ha diritto a  due anni di assenza dal lavoro, anche frazionabile a giorni interi, nell’arco della vita lavorativa, indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo straordinario,.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.

CHI PUO’ RICHIEDERLO
Può richiedere di fruire al congedo straordinario il lavoratore dipendente secondo un ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013):
1.  l coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;

3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);

4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

CONVIVENZA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (circ. 32/2012, punto 6)
È necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge,la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado  del disabile grave.
Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ. Per l’accertamento del requisito della “ convivenza”, si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno (appartamento) (msg. 6512/2010).

QUANDO NON SPETTA
Non si ha diritto al congedo biennale retribuito nei seguenti casi:
- lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori agricoli giornalieri;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori parasubordinati;
- in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
- quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992

IN PRESENZA DI PIU’ FIGLI DISABILI DA ASSISTERE
In caso di più figli in situazione di disabilità grave, il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei limiti previsti e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, anche non retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.
Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio"; infatti un ulteriore periodo biennale per altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge o la parte dell’unione civile), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari.

RETRIBUZIONE
Nel periodo di congedo, il lavoratore percepisce una indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo.
I periodi di congedo straordinario sono coperti da contribuzione figurativa valida ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa per la pensione.
I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto

INCOMPATIBILITA’ CON ALTRI PERMESSI
(Circ. 64/2001, punto 7)
- non è possibile fruire del congedo straordinario e dei  permessi art. 33 legge 104/92, per lo stesso disabile nelle stesse giornate, i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse (circ. n. 53/2008);
- il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l'astensione dal lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso (Circ. 64/2001, punto 7);
- gli eventi di malattia certificata e maternità consentono l’interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione dal lavoro (Circ. 64/2001, punto 7);
- il congedo parentale e il congedo per la malattia del medesimo figlio disabile grave nello stesso periodo, da parte dell’altro genitore, è cumulabile con il congedo straordinario (msg. n. 22912 del 20.09.2007).


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Per approfondire:

Portale INPS

 
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