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Le novità riguardano le misure a sostegno di genitori lavoratori previste per l’emergenza Covid, ancora in corso

Nella legge di conversione del Decreto Covid sono state introdotte delle modifiche riguardanti le misure a sostegno dei lavoratori con figli minori in DAD (didattica a distanza) o quarantena, con la possibilità di accedere allo smartworking o a congedi Covid parzialmente retribuiti (qui le istruzioni INPS per la domanda).
Le modifiche hanno allargato anche ad alcune casistiche di genitori di figli con DSA (Disturbi Specifici Dell'apprendimento) o altri Bisogni Educativi Speciali. Dopo le modifiche in corso di conversione del DL ora le tre misure a disposizione dei genitori lavoratori sono le seguenti:

1. ACCESSO ALLO SMART WORKING
I genitori di minori fino ai 16 anni (anche non conviventi), nel caso di sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza, possono chiedere lo svolgimento del lavoro a distanza anche per una parte dell'orario di lavoro, alternativamente con l'altro genitore. Lo stesso diritto è riconosciuto anche nei casi in cui i figli si trovino in quarantena o qualora con l'infezione da COVID-19. Questo fino al 30 giugno 2021.
Inoltre, la legge di conversione consente di accedere allo smart working a entrambi i genitori di figli di qualsiasi età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 104,con DSA riconosciuti ai sensi della Legge 170/10, o con BES (bisogni educativi speciali), nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, in caso di infezione da COVID-19 o di quarantena, oppure quando i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

2. ACCESSO AL CONGEDO STRAORDINARIO
Qualora il lavoro non possa essere svolto in modalità agile, il genitore dipendente con figlio di età inferiore ai 14 anni, in alternativa all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo in tutto o in parte coincidente con la durata della sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza, della quarantena del figlio, o dell'infezione da COVID-19. Si tratta di un congedo durante il quale il lavoratore riceve un'indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione, con contribuzione figurativa.
Il congedo può essere chiesto anche dai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità (articolo 3 comma 3 della Legge 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per cui sia stata disposta la chiusura. In questo caso non ci sono limiti di età dei figli.
Il congedo spetta per gli eventi verificatisi dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 e può essere fruito sia a giorni che a ore. Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021, se i genitori hanno fruito di congedi parentali, questi possono essere convertirli in congedo straordinario 

3. BONUS BABY-SITTING
L’ultima formula di supporto riguarda la possibilità di ricevere i cosiddetto bonus baby sittinge prevista per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per far fronte all'emergenza dettata dal COVID-19 , i lavoratori dipendenti “appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistenti di assistenti social6 e personale della polizia locale. Possono accedervi queste categorie di lavoratori che abbiano figli conviventi minori di 14 anni. Il buono per l'acquisto di servizi dibaby-sitting viene erogato nel limite massimo di € 100 a settimana, con le modalità previste per il libretto famiglia. Il buono potrà essere utilizzato anche per l'acquisto di servizi dei centri per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa e di servizi integrativi per la prima infanzia.
Il bonus potrà essere riconosciuto per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

Per approfondire

Il testo di legge di conversione modificato

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