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Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti, genitori di figli con legge 104, che non possano accedere al lavoro in modalità agile. Si può già usufruire della misura facendo richiesta al datore di lavoro

Tra le misure introdotte per sostenere le famiglie in questo perdurare dell’emergenza coronavirus, vi avevamo dato nota del congedo Covid (indennizzato al 50% della retribuzione)previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 per i genitori lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, i cui figli siano a casa a causa delle scuole chiuse, per infezione da Covid degli stessi bambini o per quarantena. La stessa possibilità viene prevista anche per i genitori con figli con disabilità grave (ai sensi della Legge 104)) a casa per infezione da Coronavirus, per sospensione delle lezioni in presenza, per quarantena o perché i centri diurni sono chiusi.

Ora l’INPS ha diramato il Messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021 nel quale dà le istruzioni per accedere alla misura del congedo. Ci concentriamo di seguito solo su quanto previsto nel caso di figli con disabilità grave, riportando beneficiari della misura, requisiti e modalità di accesso.

CHI PUO’ RICHIEDERE IL CONGEDO
Possono accedere al congedo i genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni, quindi) di figli con disabilità grave, accertata i sensi dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104
iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

(segnaliamo che per questi, a differenza dei genitori di figli senza disabilità, non ci sono vincoli di età dei figli, e non sussiste il requisito della convivenza con i minori, ndr)

A CHI PRESENTARE DOMANDA
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo saranno gestite dall’INPS.
Per i genitori lavoratori dipendenti pubblici, le domande di congedo devono essere presentate alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.

Nel suo messaggio l’INPS fa sapere che è già possibile fruire del congedo, facendone richiesta al proprio datore di lavoro: non appena saranno predisposte le procedure amministrative e informatiche dell’Istituto sarà necessario regolarizzare tale domanda, seguendo l’apposito iter all’INPS tramite domanda telematica.

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PER FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE
Per poter fruire del congedo per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
però, per ottenere il congedo, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
4) la chiusura del centro assistenziale diurno.

QUANTI GIORNI DI CONGEDO SI POSSONO PRENDERE?

Poiché il congedo nasce con l’obiettivo di consentire al genitore di stare a casa ad accudire il figlio nel periodo in cui lo stesso non può andare a scuola o nel suo centro diurno, il congedo stesso può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, corrispondenti a:
-          Il periodo di infezione da SARS Covid-19,
-          di quarantena da contatto,
-          di sospensione dell’attività didattica in presenza,
-          di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio
ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

POSSIBILITA’ DI CONVERTIRE IL CONGEDO PARENTALE
Nel caso in cui il genitore dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 avesse già fruito di periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, potrà convertire questi periodi, senza necessità di annullamento, nel congedo Covid appena illustrato, semplicemente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Per approfondire:

Messaggio INPS 1276 del 25 marzo 2021

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Redazione

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