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INPS aggiorna le istruzioni per riproporzionamento e frazionabilità dei giorni di permesso previsti dalla legge 104 per lavoratori part time, alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione

L’INPS ha pubblicato una circolare (la n. 45 del 19 marzo 2021) con aggiornamenti alle formule per calcolare quanto spetta di permessi da legge 104 ai lavoratori con disabilità o ai familiari che li assistono, con contratti a part time verticale o misto. La nuova modalità di conteggio tiene conto delle recenti sentenze della Cassazione, alle quali INPS si adegua per stabilire le nuove modalità di calcolo dei permessi da Legge 104.

PERCHE’ CAMBIA IL CALCOLO
L’INPS precisa chele formule di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 33 della legge 104, nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, che erano state fornite dall’INPS stesso con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, al paragrafo 2, devono essere riviste alla luce degli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.
Due le decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) con le quali la Cassazione ha stabilito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO
Nelle more dei giudizi da cui sono scaturite pronunce della Cassazione, il D.lgs n. 61/2000 è stato abrogato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Quest’ultimo decreto, all’articolo 7, comma 2, dispone che: “Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”.
L’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito inoltre che i principi enunciati dalla giurisprudenza con riferimento al D.lgs n. 61/2000 sono applicabili anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs n. 81/2015. L’articolo 7, comma 2, citato - chiarisce il Ministero - conserva infatti la distinzione tra “diritti” e “trattamento economico e normativo”.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che i permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 possono essere annoverati tra i diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che vanno salvaguardati dalla riduzione connessa alla minore durata della prestazione lavorativa. Ciò in considerazione del fatto che i medesimi sono volti ad assicurare la continuità nelle cure e nell’assistenza del familiare disabile e la rilevanza degli interessi di rilievo costituzionale tutelati.
Conseguentemente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha invitato l’INPS ad adeguare le indicazioni fornite con il messaggio n. 3114/2018 a quanto stabilito dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.

NUOVO CALCOLO DEI GIORNI DI PERMESSO
Tenuto conto delle novità, l’INPS fornisce le nuove indicazioni per il calcolo dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, nei casi di lavoratori dipendenti del settore privato con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%.

Riproporzionamento dei 3 giorni di permesso da legge 104
Il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part-time, sia previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
Ricapitoliamo, quindi:
1.       In caso di part-time di tipo orizzontale rimangono valide le disposizioni fornite al paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. Pertanto, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati.
2.       In caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50%, rimangono valide le disposizioni fornite al citato paragrafo 2 del messaggio n. 3114/2018. In caso di part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, la formula è la seguente:
orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time x 3 (giorni di permesso teorici)
/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno


Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Per il lavoro in part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Frazionabilità in ore dei giorni di permesso da legge 104
In caso di rapporto di lavoro part-time
la frazionabilità dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 dovrà essere effettuata solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.
1.       In caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866/2007:
orario normale di lavoro medio settimanale x 3 = ore mensili fruibili / numero medio dei giorni lavorativi settimanali
2.       In caso di part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, la formula di calcolo da utilizzare ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi è quella fornita al paragrafo 3 del messaggio n. 3114/2018, ossia:

orario medio settimanaleteoricamente eseguibile dal lavoratore part-time x 3 (giorni di permesso teorici)
/
numero medio dei giorni (o turni)/ lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno

Per approfondire

Circolare n. 45 del 19-03-2021

Messaggio INPS n.3114 del 2018

Messaggio INPS n. 16866/2007

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