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E’ in vigore dal 13 marzo 2021 il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante misure urgenti per la diffusione del COVID-19 e interventi a sostegno dei lavoratori

Stante il perdurare della crisi dovuta alla pandemia da coronavirus, attraverso il decreto legge n. 30 del 13 marzo 2021 (il cosiddetto Decreto Sostegno), pubblicato in GU n. 62 del 13 marzo 2021 il Governo ha reintrodotto alcune misure che erano state inaugurate nella prima fase della pandemia per sostenere i lavoratori, in particolare con figli minori a casa in DAD o quarantena.

Il decreto ha reintrodotto la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o nel caso di infezione o quarantena del figlio. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile è possibile invece fruire del congedo straordinario.

Vediamo le specifiche, e cosa è previsto in caso di figli con disabilità nella nostra sintesi delle misure introdotte, tra congedi, lavoro agile e bonus baby sitter, che saranno in vigore, salvo proroghe, fino al 30 giugno.

SMARTWORKING
L’articolo 2 stabilisce che per il genitore lavoratore dipendente che abbia un figlio convivente fino ai 16 anni c’è il diritto a svolgere attività lavorativa in modalità di lavoro agile se:
- Il figlio è a casa da scuola a causa della sospensione della didattica in presenza
-
Il figlio è a casa da scuola per un periodo di quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio.
- il figlio ha infezione da Coronavirus
La misura è utilizzabile da un solo genitore alla volta.

CONGEDO STRAORDINARIO
In taluni casi, solo se il lavoro non può essere svolto in modalità agile (e solo in quel caso) il lavoratore dipendente genitore di un figlio convivente può accedere ad un periodo di congedo straordinario, durante il quale la sua retribusione sarà del 50%, con contribuzione figurativa. Possono accedere al congedo straordinario genitori di figli:

1.       MINORE DI 14 ANNI: alternativamente all’altro genitorepuò astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente:
a)      in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
b)      alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio
c)       alla durata della quarantena del figlio.

2.      CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ ACCERTATA AI SENSI DELLA LEGGE 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, quando la prestazione lavorativa non può svolgersi in modalità agile, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

CONVERSIONE DEL CONGEDO ORDINARIO IN STRAORDINARIO
Gli eventuali periodi di congedo parentale
di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di
- sospensione
dell'attivita' didattica in presenza   del  figlio,  
- durata dell'infezione Covid del figlio,
- durata   della quarantena del figlio,
possono essere convertiti a domanda nel congedo “covid” ordinario di cui al comma 2 con diritto quindi all’indennità pari al 50% dello stipendio, e non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.

BONUS BABY SITTER
Il comma 6 del decreto riconosce anche la possibilità di usufruire di bonus baby sitter (fino ad un massimo di 100 euro a settimana) in caso di:
- sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
- infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- quarantena del figlio

Possono richiederlo genitori lavoratori di figli conviventi minori di 14 anni che siano:
- lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi anche non iscritti all’INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia oppure, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con unzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo Covid oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire della medesima astensione o del bonus baby sitter, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del decreto.

Ricordiamo, inoltre, che l'art. 21 ter del decreto Agosto prevede, fino al 30 giugno 2021, che i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave (legge 5 febbraio 1992, n. 104) hanno diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Per approfondire:

Decreto legge 13 marzo 2021 – Decreto Sostegno

Redazione

Qui lo speciale su Coronavirus, vaccini e disabilità

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