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E’ illegittimo essere obbligati a 'consumare' tutte le proprie sostanze fino al valore di 5mila euro, soglia al di sotto della quale e si prevede la possibilità dell’intervento comunale a sostegno del pagamento della retta

Torniamo a parlare di compartecipazione alla spesa per pagare servizi presso RSA, RDS e strutture per disabili. E’ infatti di pochi giorni fa una nuova sentenza del Consiglio di Stato (la numero 01458/2019 depositata in data 4 marzo 2019) che conferma quanto già noto: è illegittimo inserire criteri oltre ISEE per quanto riguarda i costi di questo genere di servizi.

RESPINTO IL REGOLAMENTO DI MILANO - Stavolta ad essere stato respinto è stato il ricorso del Comune di Milano il quale, in forza di un regolamento comunale (così come altri Comuni lombardi), chiedeva alle persone con disabilità ospitate in strutture residenziali di “consumare” i propri risparmi, prima di intervenire integrando la retta di ricovero per la persona che possieda oltre 5.000 euro.
Ne era seguita una sentenza del TAR Lombardia (la numero sentenza 00094 pubblicata in data 15 gennaio 2018 della Sez. III) che aveva stabilito che è illegittimo subordinare l’intervento economico comunale alla consumazione del “patrimonio” dell’assistito. Il TAR aveva infatti annullato i criteri comunali (Delibera di Consiglio Comunale n. 2496/2015) che stabilivano che “nel caso in cui l’utente possieda beni mobili oltre la cifra di 5.000 euro, “l’amministrazione comunale differirà l’intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno dell’utente in forma privata non si saranno ridotte a tale importo di 5.000 euro”.  
Il Comune quindi si era appellato contro questa sentenza del TAR e ora, a poco più di un anno di distanza, il Consiglio di Stato, massimo organo di tutela della giustizia amministrativa, si è pronunciato definitivamente sull’appello presentato dal Comune di Milano e lo ha respinto.

COSA DICE LA SENTENZA - Secondo i giudici va annullata completamente la parte della delibera del Comune di Milano (Dgc 2496/2015) nella parte in cui si prevede che “nel caso in cui l’utente possieda beni immobili oltre la cifra di 5mila euro, l’amministratore comunale differirà l’intervento fino a che queste risorse, impiegate per il sostegno all’utente in forma privata, non si saranno ridotte all’importo di 5mila euro”. Per i Supremi Giudici “tale disposizione si pone in contrasto con la normativa sovraordinata”, ovvero quella regionale e nazionale.

La normativa regionale e quella statale, infatti, affermano chiaramente che non l’accesso e “la compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie e sociali devono essere stabiliti avendo come base la disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente, l’ISEE (Dpcm. n. 159/2013) […] Deve quindi escludersi che il reddito dell’assistito ai fini dell’accesso e ai fini della determinazione della compartecipazione alla spesa possa essere definito dal Comune avendo per oggetto elementi diversi e ulteriori dal DPCM 159/2013”.

Il Consiglio di Stato ritiene che il “differimento o temporanea sospensione” dell’intervento comunale si rivela essere un’inaccettabile sospensione dell’applicazione della norma: se la persona richiedente una prestazione sociale agevolata deve essere valutata in base al proprio I.S.E.E., è in quel momento che, eventualmente, emerge il proprio diritto all’integrazione della retta e non in un momento successivo.

QUANDO POSSONO INTERVENIRE I COMUNI –  Va ricordato, tuttavia, che la Legge riconosce ai Comuni la possibilità di “prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari” (così l’art. 2 co. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013), ma questi “criteri ulteriori” non possono essere di “natura economica” bensì solo “sociale” perché, diversamente, significa che ogni Comune potrebbe individuare criteri di accesso e compartecipazione che vìolano il decreto I.S.E.E., mentre questo indicatore, nello stesso articolo, è individuato quale “livello essenziale” per l’accesso e la determinazione della compartecipazione.

LA SODDISFAZIONE DI LEDHA - “La sentenza del Consiglio di Stato afferma in modo incontrovertibile e definitivo che i regolamenti comunali che pur formalmente e quindi solo in apparenza recepiscono il Dpcm. n. 159/2013 ma non ne danno corretta applicazione -poiché introducono una limitazione all’intervento comunale del tutto estranea al testo normativo del medesimo Dpcm- sono alla fine dichiarati illegittimi, commenta Laura Abet, avvocato del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità.  “In nessuna parte del decreto è previsto un meccanismo simile a quello che molti Comuni pretendono di adottare: vale a dire 'consumare' tutte le proprie sostanze fino al valore di 5mila euro, soglia al di sotto della quale si giustifica e si prevede la possibilità dell’intervento comunale a sostegno del pagamento della retta - conclude l’avvocato Abet - l’invito a leggere attentamente i regolamenti comunali è quindi d’obbligo”.

Per approfondire:

Il testo della sentenza

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Redazione

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