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Nella bolgia degli obblighi di assistenza alla persona disabile o anziana non autosufficientee, vediamo di fare chiarezza sulle rette in RSA da pagare: chi le deve sostenere?

La retta per il soggiorno in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) deve essere scorporata in spese sanitarie (prestazioni, medicinali) assolte dal Servizio Sanitario Nazionale tramite le Asl di appartenenza (che corrispondono alla cosiddetta quota sanitaria, generalmente il 50% dell'intero) e spese assistenziali e di servizi quotidiani (vitto, alloggio, pulizia dei locali...), chiamate quota sociale o alberghiera (l'altro 50%) a carico dell'dell'utenza (il beneficiario della prestazione) con la compartecipazione del Comune.

La determinazione di quanto deve versare il Comune e quanto la persona ricoverata per assolvere alla quota sociale dipende dall'indicatore Isee dell'assistito. In particolare si fa riferimento all'Isee socio-sanitario (Isee appositamente individuato dal decreto Isee, per i richiedenti questo tipo di prestazione). Si veda a tal proposito il sito dell'Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori che spiega bene questa distinzione.
Il punto è che non sempre il reddito del malato/anziano è sufficiente per sostenere le spese di ricovero e spesso le strutture chiedono ai parenti (nella maggior parte dei casi i figli) una firma di promessa di pagamento in vece dell'assistito.
Ma è proprio vero che i parenti sono obbligati a pagare la retta del padre? O non spetta invece a qualcun altro assolvere quest'onere?
Quanto vale in questo caso il famoso obbligo di assistenza al genitore?
È proprio a partire da questo dilemma che un nostro lettore ci ha scritto, rivolgendosi al nostro avvocato, dott. Roberto Colicchia.
Vediamo il suo quesito:

Spett.le Avvocato,
mio padre è handicappato ultra 65-enne, indigente (ISEE praticamente nullo, solo la pensione minima) e necessita di un ricovero di sollievo per circa un mese.
L'istituto convenzionato con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) richiede il pagamento di una retta anticipata di circa 60 euro al giorno, che mio padre ovviamente non può permettersi.
Come fare per ottenere il ricovero senza che il costo della retta ricada su noi figli?
G.

Ecco come ha risposto in merito l'avvocato Colicchia:

Gentile G.,
con specifico riferimento alle Rsa è bene precisare che le spese delle prestazioni propriamente sanitarie da queste fornite sono rimborsate alla struttura dal Servizio sanitario.
Le spese che esulano dalle prestazioni mediche e infermieristiche, (vitto, pulizia dei locali, servizio di lavanderia), c.d. retta alberghiera, sono coperte dagli assistiti con il loro reddito o, in quote variabili, dal Comune, se l’assistito è in condizioni economiche svantaggiate.
I Comuni  stabiliscono gli importi a proprio carico e quelli dovuti dall’assistito utilizzando l’indicatore Isee.
In molti casi, tuttavia, i familiari vengono chiamati a sottoscrivere una sorta di promessa di pagamento, al momento del ricovero del congiunto obbligandosi in tal modo a soddisfare la retta.
Detto ciò va sottolineato che nel caso in cui siano ricoverati in Rsa ultrasessantacinquenni non autosufficienti o persone con disabilità gravi, i figli e i nipoti non sono tenuti al pagamento delle rette, perché si deve fare riferimento solo ed esclusivamente alla situazione economica del ricoverato. Lo si deduce dalla legge 328/2000 che rimanda alle disposizioni previste da due decreti legislativi (n. 109/1998 e n. 130/2000). In questi casi, quindi, spetta solo all’assistito, se è in grado, pagare la retta e i Comuni non possono rivalersi sui cosiddetti “obbligati per legge”, ovvero i parenti fino al quarto grado (tenuti, invece, a provvedere agli alimenti per il congiunto indigente).
Ma, quando l’anziano (o il disabile grave) non ha mezzi, la retta è a carico del Comune di appartenenza. E in base a una sentenza della Corte di Cassazione (n. 26863/08) i parenti possono inviare una formale disdetta e smettere di pagare la retta.
Inoltre se l’anziano è invalido al 100%, nulla è dovuto, né da lui, né dai familiari. Lo si deduce da una sentenza del Tribunale di Verona del 2013 sul caso di una signora ultrasessantacinquenne invalida al 100%: secondo i giudici, gli impegni di pagamento fatti sottoscrivere al parente del ricoverato per la retta alberghiera devono ritenersi, in casi come questo, nulli fin dall’inizio, e può essere richiesta al Comune la restituzione di ciò che è stato pagato. Neppure l’anziano deve pagare e può chiedere la restituzione di quanto versato.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

In disabili.com:

Le rette per i ricoveri in RSA non devono essere a carico dei famigliari del disabile


Redazione

 

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