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Sei sentenze del TAR riconoscono il diritto degli studenti sordi ad avere l’assistente alla comunicazione esperto in LIS per tutte le ore indicate nel PEI, contro la riduzione imposta dalla Regione

In fatto di disabilità, scuola e diritti, l’esperienza ci ha dimostrato che quando le famiglie si rivolgono alla giustizia (nello specifico, al TAR) i diritti spesso vengono loro riconosciuti. Che fatica, però.
Ultime in ordine di tempo sono alcune sentenze (sei, per la precisione) emesse dal Tar Lombardia, in merito a ricorsi presentati, singolarmente, da alcuni alunni e studenti con disabilità uditive, rappresentati da un medesimo avvocato, ai quali i giudici hanno riconosciuto il diritto all’assistente alla comunicazione esperto in lingua LIS per tutte le ore necessarie. Regione Lombardia ne esce quindi ….

I CASI
Un caso ha riguardato uno studente con sordità neurosensoriale bilaterale grave, del terzo anno della scuola secondaria di primo grado (terza media), i cui genitori avevano presentato ricorso per ottenere l’assistente alla comunicazione esperto in lingua LIS a scuola per tutta la durata delle lezioni (trenta ore settimanali), e non per le sole undici ore come disposto da Regione Lombardia.
Altri ricorrenti sono stati i genitori di due fratelli, entrambi affetti da sordità neurosensoriale bilaterale profonda e frequentanti, all’epoca del ricorso, rispettivamente, il primo anno della scuola secondaria di secondo grado ed il secondo anno della scuola primaria. Anche in questo caso i genitori ricorrenti chiedevano che venisse riconosciuto il diritto alla presenza dell’assistente alla comunicazione LIS per tutte le 36 e 38 ore settimanali di scuola dei bambini, anzichè le sole 11 erogate dalla Regione Lombardia.
Un altro caso riguardava uno studente del primo anno delle superiori, un altro un bambino di prima elementare. Elemento comune, la richiesta che venisse riconosciuto il diritto dell’alunno alla presenza dell’assistente alla comunicazione esperto in Lingua dei Segni Italiana per tutta la durata delle lezioni, e non solo per un numero di ore limitato, erogato dalla Regione Lombardia.

LA CENTRALITÀ DEL PEI
Nelle sentenze i giudici richiamato in primis L’art. 3, comma 2, della Legge 104/1992  per il quale alle persone disabili devono essere garantite le prestazioni stabilite in loro favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Per quanto riguarda in particolare l’ambito scolastico, vengono richiamati anche gli articoli 12 e 13 sempre della legge 104 del 1992 e l’art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017 i quali prevedono a loro volta che, dopo l’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni assistenziali, deve essere elaborato, per ogni alunno disabile, il PEI - Piano Educativo Individualizzato che, tra le altre cose, stabilisce le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
I giudici ribadiscono quindi la centralità del PEI nel sistema di tutela dell’alunno disabile, posto che tale documento, oltre ad accertare l’entità dei suoi bisogni, individua gli strumenti necessari per farvi fronte, fra cui, come detto, quello del sostegno scolastico.

VIOLAZIONE DEI DIRITTI
E’ evidente - secondo i giudici – come la mancata o incompleta esecuzione delle previsioni contenute nel PEI, e soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di tutela, determina di fatto l’impossibilità per l’alunno disabile di frequentare proficuamente la scuola, con conseguente lesione dei diritti sanciti in suo favore dalle norme sopra illustrate.
I giudici osservano che la violazione di tali diritti comporta anche la violazione delle norme e dei principi Costituzionali agli artt. 3, 32, 34 e 38.

FREQUENZA INUTILE SENZA ASSISTENTI
Secondo i giudici, uno studente sordo o con grave ipoacusia, in mancanza dell’assistenza fornita da personale esperto in lingua LIS, non è in grado di percepire quanto gli viene comunicato oralmente dai docenti, circostanza questa che rende praticamente inutile la frequenza scolastica nei periodi in cui tale assistenza non è garantita.

LE DECISIONI
I ricorsi sono quindi stati tutti accolti. Nelle sentenze si aggiunge che  tali prestazioni dovranno essere erogate nella medesima misura anche per gli anni scolastici successivi sino a quando non si procederà con i periodici aggiornamenti del P.E.I., dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 431; id. 10 febbraio 2020, n. 277; id. 11 luglio 2013, n. 1802).

Per approfondire

Il testo di una delle sentenze

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Redazione

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