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Il Consiglio di Stato ha stabilito che le controversie per le ore di sostegno afferiscono al TAR, quelle per l’attuazione dei PEI al giudice ordinario

Ci siamo occupati più volte della prassi dei ricorsi ai giudici amministrativi per ottenere le ore di sostegno spettanti nelle situazioni di gravità, come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10. Abbiamo inoltre sottolineato che, nonostante le recenti stabilizzazioni del personale, il fenomeno non è esaurito, anzi, continua la pioggia di ricorsi e persiste la carenza di personale specializzato.

Le famiglie, però, non ricorrono ai giudici solo per questioni riguardanti in numero di ore assegnate, ma anche per eventuali controversie relative all’attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Quest’ultimo ha pieno rilievo giuridico, come stabilito dalla sentenza n. 763/12 del TAR della Toscana. La mancata attuazione di quanto previsto in esso, pertanto, non di rado ha comportato il ricorso delle famiglie ai giudici. Qual è, però, il giudice competente per i diversi tipi di controversie?

Sulla questione è di recente intervenuto il Consiglio di Stato che, in adunanza plenaria, si è espresso sulla materia con la sentenza n. 00017/15, in cui viene stabilito che il giudice competente per l’attribuzione delle ore di sostegno è quello amministrativo; nel caso, invece, di controversie riguardanti l’attuazione del PEI, il giudice competente è quello ordinario, come indicato dalla sentenza di Cassazione n. 25011/14.

Ne deriva che, sulla base della sentenza del consiglio di Stato, le controversie relative all’attribuzione delle ore di sostegno, fase che precede l’attuazione del PEI, sono di competenza del giudice amministrativo, mentre il giudice ordinario interviene nelle controversie aventi per oggetto l’esecuzione del PEI.
Naturalmente, tali disposizioni sollevano interrogativi importanti sulla natura delle controversie. Nel primo caso, infatti, esse riguardano problematiche di carattere tecnico, relative alla questione degli organici, del monte ore assegnato alle scuole e della sua distribuzione penalizzante per gli aventi diritto al cosiddetto rapporto 1:1. In genere le sentenze dei TAR si sono espresse a favore delle famiglie, ripristinando il numero delle ore spettanti e, con esse, la logica del diritto all’istruzione. Più complesse, invece, appaiono le controversie relative all’attuazione del PEI. Perché, infatti, un piano di lavoro formale e sottoscritto dai diversi attori, non dovrebbe essere seguito ed eseguito? In questi casi, naturalmente, le situazioni si presentano in maniera molto più eterogenea e il giudice si esprime di volta in volta in relazione ai singoli casi, stabilendo se o in cosa il PEI non sia stato attuato.

Nella mancata attuazione del PEI non giova di certo la persistente precarietà dei docenti, che continua a determinare situazioni in cui nel corso dell’anno scolastico diversi docenti si alternano nel ruolo assegnato all’inclusione scolastica, molto spesso privi del titolo di specializzazione e/o giunti in ritardo a seguito dell’assegnazione di ore in deroga. Già in passato, del resto, ci siamo chiesti se con le deroghe si realizzi l’integrazione. Esigui appaiono anche i posti destinati al sostegno nel concorso 2016, come insufficienti appaiono quelli previsti per il terzo ciclo di specializzazione che sarà avviato a breve.
L’inclusione scolastica, cioè, continua ad apparire fragile e le famiglie, purtroppo, continuano a doversi appellare ai giudici.

APPROFONDIMENTI
Controversie: quali sono i giudici competenti?

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Prassi dei ricorsi al TAR

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Tina Naccarato

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