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Centralità del PEI, organizzazione delle prove, tempi e colloquio orale: l’Esame di Stato per i ragazzi con disabilità

Nelle scorse settimane ci siamo occupati  dell’Esame di Stato delle Scuole Secondarie di Secondo Grado per gli alunni con disabilità, DSA e altri BES. Torniamo sull’argomento per un approfondimento riguardante le diverse prove d’esame per gli alunni con disabilità. Ricordiamo che l’intero esame, per i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 dev’essere organizzato sulla base di quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), delle attività didattiche ed educative realizzate e delle modalità di valutazione attivate nel corso dell’anno.

CHI ACCEDE ALL'ESAME?
Tutti gli studenti sono ammessi a sostenere l’esame se in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13 del D.lgs n.62/17, vale a dire se hanno frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’art. 14 co 7 del DPR n.122/09 , secondo cui le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Devono inoltre avere una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può comunque deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame.

LE PROVE D'ESAME
Il consiglio di classe, sulla base del PEI, stabilisce la tipologia delle prove e se le stesse debbano avere o meno valore equipollente. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza previste, predispone, se indicato, una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativi e didattici attuati sulla base del PEI, con le modalità di valutazione in esso previste. Può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Se indicato nel documento del consiglio di classe, il Presidente della commissione può nominare il docente di sostegno o eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità.
Il colloquio orale si svolge secondo quanto previsto dal D.lgs. n.62/17: a ciascun candidato la commissione sottopone i materiali selezionati e predisposti in coerenza con il PEI.

In presenza di studenti non vedenti o ipovedenti, le prove devono essere predisposte in base alle loro esigenze. Per i candidati non vedenti i testi delle prove scritte devo essere trasmessi dal MIUR anche in Braille, se le scuole lo richiedano. Se i candidati che non conoscono il Braille si possono richiedere ulteriori formati (ad esempio audio). Per i candidati ipovedenti, i testi delle prove scritte devono essere trasmessi in conformità alle richieste delle scuole le quali indicano in tali richieste tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.

TEMPO A DISPOSIZIONE PER SVOLGERE LE PROVE
La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità, come previsto dal D.lgs n.62/17. I tempi più lunghi, previsti dall’art. 16 co 3 della L. n. 104/92, non possono di norma comportare un numero di giorni maggiore rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, però, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità e della relazione del consiglio di classe, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.

PROVE EQUIPOLLENTI E PROVE DIFFERENZIATE
Se le prove sono equipollenti e predisposte sulla base di un PEI con obiettivi globalmente riconducibili a quelli della classe, lo studente consegue il regolare titolo di studio previsto al termine del percorso degli studi nel secondo grado. Agli studenti con disabilità, per i quali, sulla base del PEI, siano state invece predisposte prove non equipollenti a quelle ordinarie, che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi al percorso di studi, che non consente l’accesso agli studi universitari. Per questi studenti il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.


APPROFONDIMENTI

Esame di Stato per studenti con disabilità

Nuovo esame di Stato: indicazioni per il colloquio


In disabili.com

Esame di Stato nelle Secondarie Primo Grado
 

Tina Naccarato


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