LEGISLAZIONE E AGEVOLAZIONI BAGNI DISABILI
Quali sono le regole che riguardano la realizzazione di bagni per disabili a norma, secondo la legge in vigore? Quali le misure ideali e le disposizioni migliori per far sì che la persona disabile possa muoversi agevolamente in bagno? E poi, quali sono le agevolazioni per progettare e realizzare un bagno accessibile alle persone disabili, o per abbattere le barriere architettoniche presenti? Qui un elenco di riferimenti normativi sulle leggi che riguardano il bagno per persone disabili:
LEGISLAZIONE
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384
"Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici"
NB: Le disposizioni di cui al presente decreto sono state soppresse dall'articolo 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità , l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"
Il decreto 236/89 introduce per la prima volta i concetti di accessibilità , visibilità e adattabilità : criteri progettuali che discriminano in maniera precisa il tipo di intervento a seconda delle tipologie abitative.
Per quanto riguarda nello specifico i servizi igienici il decreto definisce in maniera dettagliata, all'Art. 8.0.2 quali sono gli spazi di manovra atti a consentire gli spostamenti di una persona su sedia a rotelle e all'Art. 8.1.6 i minimi dimensionali che devono essere rispettati.
Inoltre, all'Art. 4.1.6, specifica che "deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno."
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
Art. 8 "Servizi igienici pubblici"
1. Per i servizi i igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato. - NB: Come detto sopra, il D.P.R. 503/96 sopprime quanto prescritto dal D.P.R. 384/78
AGEVOLAZIONI
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati."
All'articolo 9 la Legge stabilisce l'erogazione da parte dello Stato di contribuiti a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Hanno diritto ai contributi i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità , ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità e/o coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti.
- Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.
Oggetto: "Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13."
Per scegliere soluzioni per agevolare l'autonomia delle persone disabili o con ridotte capacità motorie in bagno, visita la pagina dedicata agli:
Torna allo speciale BAGNO PER DISABILI