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Non una banale domanda ma lo spunto per parlare di accessibilità di negozi, bar, ristoranti

Tutti noi siamo entrati almeno una volta nel nostro bar preferito, nel ristorante più in voga, nel salone di bellezza consigliato dalle amiche …o almeno abbiamo tentato.
Alzi  infatti la mano chi non si è mai trovato a dover  cambiare i propri piani per colpa di gradini inaspettati, rampe mancanti o spazi troppo angusti per ospitare una sedia a rotelle. Credo che nessun diversamente abile della Penisola possa dirsi così fortunato da non essere mai incappato in una delle situazioni appena descritte, in una barriera architettonica. 

La domanda  che ci spinge a scrivere questo pezzo è la seguente: cosa mi dovrei aspettare esattamente quando entro in un esercizio commerciale ? Prima di analizzare la normativa, diamo risposta ad un quesito  che sicuramente sorgerà spontaneo nei lettori, ossia: perché pur essendo nel 2016 vi sono ancora innumerevoli casi in cui le realtà che ci troviamo a toccare con mano sono assai distanti dal modello tracciato dalla normativa? La colpa è da imputarsi principalmente alle innumerevoli deroghe e affini cui si è fatto ricorso nel corso degli anni,  e all’approccio emergenziale che, in questo come in altri campi, caratterizza l’opera del legislatore.
A ciò si aggiunge certamente una rete di controlli poco capillare ed omogenea accompagnata da sanzioni assai spesso blande o non applicate.
Fatta questa premessa, entriamo nello specifico.

Il DM 236/89 prevede che siano accessibili: gli ambienti destinati ad attività sociali, tra le quali annoveriamo quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive.
Per quanto riguarda bar negozi e ristoranti nonché le unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all’aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e  quelle dove si svolga attività di ristorazione ampiamente intesa è sufficiente soddisfare il requisito della visitabilità. Essa si intende concretamente raggiunta  se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili;
Deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba:
- nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, gli spazi di relazione, ossia quegli spazi nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione peculiare ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l’accessibilità anche ad almeno un servizio igienico;
- nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino, come detto in precedenza, entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
Cade invece, nella maggior parte dei casi, l’obbligo della presenza di un bagno attrezzato.
 
La legge è molto chiara: negozi , bar ristoranti nuovi devono essere accessibili, almeno negli spazi di relazione e, per specifici esercizi, anche nei servizi igienici.
I negozi dovranno essere quindi  dotati, solo per portare un banale esempio, di percorsi che permettano di poter comodamente  prendere e valutare la merce esposta.
Accessibili devono essere anche le attrezzature e gli arredi utilizzati dal pubblico per eventuali consumazioni: il bancone e i tavoli devono infatti presentare caratteristiche tali da consentire un comodo svolgimento delle attività anche ai clienti con disabilità.

Di tutt’ altro tenore è la disciplina per tutti  gli esercizi esistenti prima del 1989 e non sottoposti a ristrutturazione totale: questi ultimi infatti non vi è obbligo di adeguamento alcuno. E’ sufficiente la presenza di un campanello di chiamata esterno.

Certo vi sono Regioni nelle quali la presenza di una puntuale disciplina regionale supplisce alle carenza del legislatore centrale, ma tutto ciò  d’altro lato non fa che agevolare la disomogeneità degli interventi creando realtà di serie A e B.

In chiusura qualche riga merita la questione Tosap (Abbiamo recentemente parlato di Tosap e disabilità qui, ndr) . Dietro questa sigla si cela la tassa per occupazione di aree e spazi pubblici. Dove sorge il problema ? Sorge dal fatto che tra le esenzioni non figurano esplicitamente alcuni manufatti atti al superamento delle barriere.

La situazione è assai dibattuta e spinosa. Certamente una disciplina chiara omogenea e amica del cittadino favorirebbe concretamente la realizzazione di quella “città per tutti” di cu tanto si parla.


In disabili.com:
Io non posso entrare (ma il cane sì)

Le risposte dell’Esperto Barriere Architettoniche

Dott.ssa Agnese Villa Boccalari

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