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Si tratta di una sentenza di grande rilievo, perché sancisce il diritto della persona disabile visiva ad essere accompagnato da un cane guida, anche a prescindere dal contenuto di norme tecniche riguardanti la sicurezza dei trasporti

La Cassazione ha messo la parola fine a una diatriba legale che da anni vede scontrarsi un gruppo di persone con disabilità della vista e il Comune di Belluno, (abbiamo parlato dell’intera vicenda qui, ndr) stabilendo che i soggetti sono stati vittima di discriminazione per non essere stati fatti salire sulle scale mobili cittadine col loro cane guida.

A riportare la notizia è l’associazione Blindsight Project ODV, che si occupa di assistenza e tutela dei diritti delle persone disabili, che aveva proposto appello alla Cassazione dopo una prima pronuncia del Tribunale di Belluno che aveva dato torto al gruppo di persone cieche. Oggi, dopo vari gradi di giudizio, con ordinanza depositata in data 05.04.2023 la Corte di Cassazione stabilisce che fu discriminazione.

I FATTI
Ma andiamo per ordine e ripercorriamo l’accaduto, secondo la ricostruzione di Blindsught Project.
I fatti risalgono al maggio 2015: un gruppo di amici con disabilità visiva, accompagnati dal proprio cane guida, si recava presso la scala mobile Lambioi di Belluno, mezzo di trasporto che permette l’agevole accesso al centro cittadino in 3 minuti superando un dislivello di circa 50 metri.
Durante la loro salita con l’ausilio del cane guida, la scala veniva bruscamente fermata e l’addetto incaricato intimava la discesa, opponendo un divieto di accesso con cani previsto nel regolamento di esercizio e indicando, peraltro a persone con cecità, l’apposizione di una cartellonistica di divieto di accedere anche con cani guida all’impianto. Il gruppetto era quindi costretto a scendere ad impianto fermo.

LA DIATRIBA LEGALE
Umiliati da tale episodio e ritenendolo discriminatorio in base alla legge n. 37/1974, il gruppo decise quindi di rivolgersi al Tribunale di Belluno, proponendo ricorso ai sensi della Legge n. 67/2006 (la legge che tutela le persone disabili vittime di discriminazione, ndr). Il Tribunale di Belluno aveva però rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.
A quel punto il gruppo, ritenendo la pronuncia ingiusta, ha deciso di continuare, appellandosi alla Corte d’appello di Venezia la quale, riformando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Belluno, aveva accolto l’impugnazione dando ragione ai ricorrenti, accertando la natura discriminatoria delle condotte tutte poste in essere dal Comune di Belluno e dalla società Bellunum srl (proprietario l’uno e gestore l’altro dell’impianto) ai danni degli appellanti, titolari di un diritto soggettivo assoluto, condannando gli appellati al risarcimento del danno morale patito da ciascuno.
Contro tale sentenza, il Comune di Belluno e la società Bellunum s.r.l. hanno a loro volta proposto ricorso in Cassazione.

LA PAROLA DEFINITIVA IN CASSAZIONE
E giungiamo ad oggi, con l’ordinanza depositata nei giorni scorsi, con la quale la Corte di Cassazione stabilisce che fu discriminazione.
La Suprema Corte – segnala Blindsight - ha rigettato sia il ricorso  proposto  dal Comune di Belluno sia quello incidentale svolto da Bellunum s.r.l., stabilendo in maniera definitiva ed inequivocabile la natura discriminatoria delle condotte tenute da entrambe nei confronti dei disabili visivi accompagnati dai loro cani guida e condannando l’ente e la società partecipata anche alle spese del giudizio di Cassazione.

SENTENZA DI GRANDE RILIEVO
I legali dei ricorrenti commentano: “La sentenza della Suprema Corte, unitamente alla precedente sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 2020 oggi divenuta definitiva, rappresentano la pietra angolare per la tutela delle persone disabili vittime di discriminazione”.
In effetti si tratta delle prime sentenze concernenti la discriminazione in ragione della disabilità, svincolate dalle tematiche relative alle barriere architettoniche ma riguardanti il diritto del disabile visivo di essere accompagnato nella sua quotidianità da un cane guida, anche a prescindere dal contenuto di norme tecniche riguardanti la sicurezza dei trasporti.
Con queste due pronunce si è finalmente ottenuta una piena applicazione della Legge n. 67/2006 che tutela le persone disabili vittime di discriminazione - conclude la nota di Blindsight Project.

Su questo argomento leggi anche:

La normativa che tutela le persone disabili da maltrattamenti e discriminazioni: strumenti per difendersi

Redazione

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