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Blindsight Project segnala una sentenza a favore di una donna cieca che era stata invitata, con un gruppo di persone non vedenti, a scendere dalla scala mobile della città di Belluno perché accompagnati da un cane guida

Nella giornata nazionale dedicata al cane guida vogliamo ribadire ancora una volta come in Italia viga la legge n.37 del 14 febbraio 1974 che tutela il lavoro del cane guida il quale, quando accompagna la persona con disabilità visiva, ha accesso libero e gratuito ovunque, anche dove i cani non sono ammessi.

UNA SENTENZA
In questa giornata ci sembra significativo anche segnalare una sentenza del Tribunale di Roma riguardante una vicenda che risale al 2015, e che vide protagoniste alcune persone cieche accompagnate da cane guida, costrette a scendere dalla scala mobile cittadina di Belluno per un divieto di accesso ai cani (cani guida compresi). Ne è seguita una causa promossa dal gruppo, contro l’amministrazione comunale e la società che gestisce l’impianto.
Con sentenza del 19 Settembre 2022, segnala l’associazione Blindsight Project, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso promosso da Laura Raffaeli, una delle persone coinvolte nellp'accaduto, accertando e confermando che le condotte poste in essere dal Comune di Belluno e dalla società Bellunum srl per i fatti del 9 Maggio 2015 furono discriminatorie ai danni dei disabili, condannando quindi le convenute al risarcimento del danno, al pari di quanto aveva stabilito la Corte d’Appello di Venezia.
A segnalare la pronuncia è l’associazione Blindsight Project, che ha riassunto l’accaduto, che qui riportiamo.

LA VICENDA
Riassumiamo la vicenda, così come riportata da Blindsight project.
Come accennato, i fatti risalgono al maggio 2015, nella città di Belluno, dove un gruppo di persone con disabilità visiva con cane guida, stava salendo con la scala mobile Lambioi di Belluno, mezzo che permette accesso al centro cittadino in 3 minuti superando un dislivello di circa 50 metri. Durante il tragitto la marcia della scala veniva interrotta bruscamente e al gruppo veniva intimata la discesa da parte di un addetto, adducendo un divieto di accedere con cani guida a bordo. Divieto che veniva peraltro segnalato dall’addetto indicando a persone prive della vista una cartellonistica che segnalava tale interdizione.
A quel punto il gruppo, che si era sentito umiliato dall’episodio, oltre che discriminato in base alla legge n.37/1974, ha proposto ricorso al Tribunale di Belluno, ai sensi della Legge n. 67/2006. Tribunale che rigettava l’istanza dei ricorrenti, ritenendo che gli stessi non avessero subito una lesione alla propria sfera giuridica personale, attuale e concreta, qualificando la pretesa di ottenere una pronuncia giudiziale da parte dei ricorrenti non come diritto soggettivo assoluto, ma al più quale interesse diffuso di categoria.

Il gruppo ha quindi proseguito nella sua ricerca di giustizia, impugnando la sentenza presso la Corte d’appello di Venezia, la quale nel maggio 2020 ha riformato la sentenza di primo grado del tribunale di Belluno, accertando invece la natura discriminatoria delle condotte poste in essere dal comune e dalla società che gestisce l’impianto, nei confronti di alcune persone con disabilità visiva accompagnate dal proprio cane guida, qualificando il diritto a non essere discriminati come diritto soggettivo assoluto e quindi condannando l’ente in solido con la società al risarcimento del danno, esclusivamente in favore di Simona Zanella, Fernando Giacomin e Nadia Zanella, ovvero alcune persone facenti parte del gruppo.
Per gli altri ricorrenti, tra i quali Laura Raffaeli, Ilaria Frenez e Alessandra Bragagnolo, la Corte d’Appello aveva rimesso la causa ai Tribunali del luogo di residenza competenti per territorio. Le tre ricorrenti nel 2020 hanno quindi avviato i separati giudizi per riassunzione avanti i Tribunali di primo grado di Treviso e Bolzano e Roma, dove le loro istanze sono state totalmente accolte.
In merito alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia, Il Comune di Belluno e la società gestrice dell’impianto hanno proposto ricorso in Cassazione: allo stato il giudizio è pendente ma non è stata ancora fissata udienza.

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Per approfondire:

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Redazione

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