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La proposta di legge punta a emanare un regolamento dove far confluire  e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche contenute nel D.P.R. 503/1996

E’ stata approvata il 3 ottobre alla Camera la proposta di legge 1013 “Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche”, che ora dovrà passare al Senato. La proposta di legge, che è composta di due articoli, contiene disposizioni finalizzate al coordinamento e all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi e nei servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità attualmente in vigore. L’obiettivo è quello di uniformare i regolamenti in vigore – o meglio, rendere finalmente attuativo il regolamento già esistente.


OGGETTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE - La proposta di legge contiene disposizioni per il coordinamento e l'aggiornamento delle vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere archiettoniche , contenute nel D.P.R. 503/1996 e nel D.M. 236/1989. Inoltre vengono  disciplinati i compiti della commissione. Si tratta di una proposta di legge, che riproduce con qualche modifica il testo dell'A.S. 3650 della XVI legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 4573).
originariamente la proposta di legge era composta di un solo articolo; nel corso dell'esame è stata poi recepita una condizione formulata nel parere della V Commissione (Bilancio), pertanto alla proposta di legge è stato aggiunto l'art.  2  recante la clausola di invarianza finanziaria, che prevede nessun onere per la finanza pubblica.


LA NORMATIVA VIGENTE – Al momento attuale, per quanto riguarda l’abbattimaneto delle barriere architettoniche, in Italia  è vigente il regolamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 che reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e nei servizi pubblici ed ha sostituito, aggiornandole, le precedenti norme in materia dettate dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici).
Inoltre la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 ha dettato disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. In attuazione dell'art. 1, comma 2, di tale legge è stato emanato il D.M. dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 recante "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche". Nella medesima  legge n. 13 del 1989,  agli articoli 4 e 5 sono previste inoltre norme per gli interventi riguardanti i beni sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l'esistenza di un vincolo di natura storico ed artistico.
Ulteriori disposizioni sull'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche sono altresì previste dall'art. 24 della legge 104/1992. Queste disposizioni di rango “primario” sono state riprodotte negli artt. da 77 ad 82 del schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche  (T.U. in materia edilizia), che costituiscono il capo III della parte II del citato T.U. e che reca "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico".


LE NUOVE DISPOSIZIONI - Stante questo panorama, la proposta di legge vuole quindi intervenire per dare un ordine organico a queste disposizioni. Vediamo cosa prevedono i commi dei singoli articoli.

Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, al fine di:

  • assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici, e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;
  • promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Il comma 1 inoltre prevede che il nuovo provvedimento venga adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge: da quel momento di prevede la conseguente abrogazione dei regolamenti di cui al D.P.R. 503/1996 e al D.M. 236/1989, destinati ad essere sostituiti dal nuovo D.P.R. (lo stabilisce il comma 2).

L’ITER DI ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO – Sempre il comma 1 dell’art. 1 chiarisce l’iter per l’adozione del nuovo regolamento. Rispetto a quanto previsto per l'adozione del D.P.R. 503/1996 e del D.M. 236/1989, l'iter per l'approvazione del nuovo regolamento è più articolato, prevedendo un decreto:
- su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
-previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
-sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta;
-sentita la Conferenza unificata;
-acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto.

LA COMMISSIONE DI MONITORAGGIO AGGIORNAMENTO -  Il comma 3 dell’art. 1  prevede la ricostituzione della commissione permanente già prevista dall'art. 12 del D.M. 236/1989 per l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche. La Commissione, che era stata ricostituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 e che aveva concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche  trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione, era stata soppressa in attuazione dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012, che aveva previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse.

Alla  nuova commissione, le cui nomine sono effettuate da parte del Ministero dei trasporti, dopo aver sentito parere della Conferenza Stato-Regioni,  sono affidati i seguenti compiti:

  • individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa cui fa riferimento la proposta di legge;
  • elaborare proposte di modifica e aggiornamento;
  • adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006
  • monitorare sistematicamente l’attività delle pubbliche amministrazioni (come da attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in tema di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, i commi 20-22 contengono disposizioni sui PEBA, i piani di eliminazione delle barriere architettoniche che devono essere adottati da parte delle amministrazioni competenti per gli edifici pubblici non adeguati alle prescrizioni tecniche di cui al D.P.R. n. 384 del 1978 (ora sostituito dal D.P.R. 503/1996) prevedendo eventualmente l'intervento di un commissario in  sostituzione delle amministrazioni medesime.

Si prevede inoltre che la ricostituzione della commissione debba avvenire nell’ambito delle risolse già disponibili, e in ogni caso senza maggiori oneri finanziari a carico delle casse pubbliche. Per questo motivo è previsto che ai componenti della Commissione non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese.


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