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E’ stato approvato un emendamento al Decreto Fiscale che adegua le agevolazioni fiscali disabili  per quanto riguarda l’iva al 4% per l’acquisto auto

UNA NORMA DEL 1972
Come avevamo avuto modo di segnalare, attualmente in Italia esiste un buco normativo che esclude dall’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% l’acquisto di auto elettriche e ibride per persone disabili: una persona con disabilità, quindi, può comprare una macchina con iva ridotta solo se a diesel o benzina. Questo perchè la normativa che regola l’agevolazione, risalendo ad anni in cui le auto green non esistevano (era il 1972: Dpr 633/72), non citava questo genere di vetture tra le aventi diritto allo sconto.

Ora un nuovo emendamento al Decreto Fiscale 2020 (DL 124/2019) “parifica” le agevolazioni, estendendole anche ai veicoli elettrici (potenza non superiore ai 150 kW ) e, in maniera ufficiale, anche a quelli ibridi, per i quali l’agevolazione era stata riconosciuta solo da una interpretazione favorevole della Agenzia delle Entrate

LE AGEVOLAZIONI FINO AD OGGI
Per quanto riguarda la normativa finora in vigore, la tabella A del Dpr 633/72 prevede l'applicazione dell'Iva ridotta al 4% sull'acquisto di motoveicoli, autovetture e autoveicoli adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti se ceduti ai soggetti stessi o ai famigliari di cui sono fiscalmente a carico nonché sulle spese sostenute per il loro adattamento.
Le norme fino ad oggi (e tutt’ora in vigore) prevedono che possano essere agevolabili:
- i motocicli a tre ruote (articolo 53 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 285/1992) e
- le autovetture ed autoveicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2800 centimetri cubici se con motore a diesel (articolo 54 comma 1 lettere a), c) e f) del Dlgs 285/1992).
(Si veda la pagina dedicata della Guida agevolazioni fiscali della Agenzia delle Entrate, ndr) 

IVA AGEVOLATA ANCHE PER AUTO IBRIDE E ELETTRICHE
L’emendamento al Decreto fiscale 2020 appena approvato va a modificare alcune leggi che regolano l’agevolazione fiscale per acquisto auto da parte di persone con disabilità. Nello specifico, nella normativa di riferimento per l’accesso alle agevolazioni la dicitura “di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel” viene sostituita dal testo che segue: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico

L’agevolazione viene quindi estesa: si potrà acquistare auto con iva al 4% anche su:
- auto ibride: con gli stessi criteri di quelle a benzina o diesel, ovvero con il limite di 2000 centimetri cubici per motori a benzina e 2800 per quelli a gasolio;
- auto elettriche: con il limite per motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW.


COSA CAMBIA
Quando il provvedimento diventerà legge (la conversione del Decreto Fiscale dovrà essere fatta entro il 25 dicembre 2019, ndr), sarà quindi possibile acquistare con iva al 4% anziché al 22% autovetture e autoveicoli ibridi (sempre con cilindrata fino a 2.000 cc se a benzina e fino a 2.800 cc se a gasolio) e autovetture elettriche di potenza non superiore a 150 kW.

LE ALTRE AGEVOLAZIONI AUTO
Ricordiamo che la persona con disabilità ha diritto (su un solo veicolo ed una sola volta in 4 anni)anche alla detrazione IRPEF del 19% del prezzo di acquisto e delle spese di adattamento e manutenzione straordinaria dei veicoli adattati (in funzione delle limitate capacità motorie permanenti dei disabili) e dei veicoli anche non adattati per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale che godano di indennità di accompagnamento o con gravi limitazioni alla deambulazione o pluriamputate o per il trasporto di non vedenti e sordi, su un massimo di spesa di 18.075,99 euro e rateizzabile in quattro anni.
Per poter accedere alla agevolazione è necessario che la grave e permanente invalidità o menomazione risulti dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ex legge 104/92 o da altra Commissione medica pubblica. Il diritto all'indennità di accompagnamento e/o invalidità totale sostituiscono la certificazione espressa.


Per approfondire:

Le agevolazioni fiscali per perspne con disabililità

Allestimenti e adattamenti auto disabili

Redazione



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