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Vediamo iter, durata, scadenza e rinnovo delle patenti speciali sia in caso di disabilità e patologia stabilizzata che non

Quando la patente  sta per scadere, e si avvicina il momento del rinnovo, tutti vorremmo poter evitare tutto il processo burocratico e le spese che ne derivano. L'autonomia che si guadagna potendo guidare un'automobile o un altro mezzo motorizzato, fa stringere i denti e sopportare lunghe trafile ed esborsi poco piacevoli. Se poi la patente è una patente speciale, cioè dedicata alle persone con disabilità, le cose si complicano ulteriormente essendo l'iter più complesso.

In occasione di una recente precisazione da parte del Ministero della Salute in merito alle procedure semplificate di rinnovo della patente in casi di patologia o menomazione stabilizzata compresa la sordità, ci sembra utile ricordare come si consegue, qual è l’iter per il rilascio,  la durata e quali  costi di una patente speciale per la guida delle automobili da parte di persone con disabilità.

COS’E’ LA PATENTE SPECIALE - La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di una visita presso un’apposita Commissione Medica Locale, a persone affette da minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali, per la guida di veicoli opportunamente modificati in funzione delle proprie patologie.

CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE SPECIALE

LA VISITA DI IDONEITA’  - Come abbiamo spiegato nella nostra Guida alla guida, per ottenere una patente speciale è necessario innanzitutto effettuare una visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica da parte della Commissione Medica Locale da richiedersi presentando un certificato medico su apposita modulistica all’ufficio competente dell'Asl.
Le minorazioni e mutilazioni fisiche oggetto di valutazione da parte della Commissione Medica Locale, nei casi dubbi e quando espressamente previsto dal Regolamento di esecuzione del Cds (art. 321 e ss.) sono le seguenti: efficienza degli arti, amputazioni, minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, anchilosi invalidanti, malattie dell’apparato visivo, diminuzione della vista, diminuzione dell’udito e anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico.

COSTI – In sede di commissione il candidato può farsi accompagnare da un medico di fiducia o da un esperto di un’associazione di persone con disabilità, oltre a presentare ulteriore documentazione clinica. Se la Commissione Medica Locale ha dubbi sul giudizio di idoneità alla guida del candidato sulla base dei soli accertamenti clinici e documentali, si dovrà sostenere una prova pratica di guida su un veicolo adattato in relazione alle particolari patologie (art. 119, c.4, del CdS).” Si segnala che le spese per le visite mediche, gli accertamenti strumentali e di laboratorio richiesti  dalla Commissione Medica Locale sono totalmente a proprio carico, non essendo previste dal Servizio Sanitario Nazionale.

TEORIA E PRATICA - Dopo aver ottenuto il certificato di idoneità dalla Commissione (nel quale vengono indicati i dispositivi di guida che il guidatore disabile dovrà utilizzare) si può preparare l'esame teorico e poi, dopo averlo superato, l'esame di pratica con le medesime modalità d’esame delle patenti generiche. Ci si può esercitare alla guida con qualsiasi veicolo, anche non di proprietà della scuola guida, purché abbia gli adattamenti previsti dalla Commissione Medica Locale. E’ importante ricordare che il certificato di idoneità ha una validità di 90 giorni.


L'ESAME – Nella prenotazione dell'esame pratico di guida è necessario consegnare alla motorizzazione civile della propria provincia il certificato medico con le prescrizioni della Commissione Medica affinché possa essere preparata la patente appropriata per il momento dell'esame. L’esame deve essere sostenuto con un veicolo adattato in base alla propria minorazione secondo le prescrizioni della Commissione e con la carta di circolazione previamente aggiornata nei modi d’uso, inoltre a fianco dell'esaminato si deve trovare una persona abilitata in funzione di istruttore.

RINNOVO DELLA PATENTE SPECIALE
Le patenti speciali hanno una validità di 5 anni, anche se possono essere indicate validità inferiori, in relazione alle patologie e alle specifiche condizioni del conducente. Il rinnovo della patente speciale segue due iter a seconda che si sia in presenza di patologia stabilizzata oppure no.

A) PATOLOGIE NON STABILIZZATE/SUSCETTIBILI DI AGGRAVAMENTO
Per il rinnovo, a meno che non si sa in presenza di patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento, è necessario rivolgersi ancora alla Commissione Medica Locale alla quale va richiesto un appuntamento per visita di idoneità. La richiesta di visita per il rinnovo, che si consiglia di presentare almeno 3 mesi prima della scadenza della patente a causa dei lunghi tempi di convocazione, va fatta presentando un certificato medico redatto su apposito modulo e una copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. L’iter è pertanto lo stesso del primo rilascio.

B) PATOLOGIE STABILIZZATE – Nel caso in cui il guidatore abbia una patologia che la Commissione Medica Locale abbia giudicato come stabilizzata e non suscettibile di aggravamento, i successivi rinnovi seguono un iter più semplice. A stabilirlo è l’articolo 119 del codice della strada, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114/2014 (all’art. 25) che prevede infatti una procedura di rinnovo semplificata per le persone con patologie stabilizzate. Prevede infatti che qualora all'esito della prima visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, la Commissione Medica Locale giudichi il paziente come affetto da patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento, i successivi rinnovi potranno dallo stesso essere effettuati presso il medico monocratico, con conseguente validità della patente di guida secondo la scadenza naturale prevista dal codice della strada e cioè: dieci anni fino ai 50 anni, cinque anni fino ai 70 anni, tre anni fino agli 80 anni e due anni oltre gli 80 anni. Questo  significa che per i successivi rinnovi non si dovrà più passare per la Commissione Medica Locale.

LA PRECISAZIONE DEL MINISTERO  - Proprio sul fronte del rinnovo della patente speciale per guidatori con patologie stabilizzate, il 14 agosto scorso è intervenuto il Ministro Lorenzin che ha ritenuto opportuno emanare una circolare a riguardo, inoltrata alle commissioni mediche locali, dove viene tra l’altro precisato che tra le patologie stabilizzate va ricompresa anche la sordità riconosciuta ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381. Alcune associazioni di persone non udenti avevano infatti segnalato al Ministero come spesso i guidatori sordi venissero erroneamente mandati a visita presso la Commissione Medica Locale anzichè al “semplice” medico autorizzato, per i rinnovi di patente, con aggravio di costi e tempo per gli interessati. Con la circolare, dunque, il Ministro ricorda come anche la sordità (riconosciuta ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381) sia da inserirsi tra le patologie stabilizzate che, quindi, non richiedono visita in Commissione Medica per il rinnovo della patente.

Trova informazioni al riguardo anche qui:

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Redazione

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