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La detrazione del 75% delle spese spetta, con le regole e i requisiti già previsti, non solo ai soggetti privati ma anche alle attività d’impresa

In merito alla nuova detrazione del 75% sui lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, l’Agenzia delle Entrate, tramite risposta all’interpello n.444 del 6 settembre 2022 chiarisce alcuni punti importanti relativi ai beneficiari.

L’Agenzia delle Entrate precisa che possono fruire della detrazione del 75% (introdotta dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio - Dl n. 34/2020, ndr) anche le imprese che eseguano lavori per eliminare le barriere architettoniche su immobili di loro proprietà concessi in locazione. Si conferma quindi che la detrazione spetta non solo ai soggetti privati ma anche alle attività di impresa (soggetti Irpef e Ires).

SOGGETTI BENEFICIARI
Nella loro risposta, le Entrate hanno infatti sottolineato che la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all'esistenza degli immobili oggetto di intervento (pertanto) si deve ritenere che l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
La norma prevede infatti che l’agevolazione sia erogata per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici esistenti, senza entrare ulteriormente nel merito dei soggetti che eseguono tali interventi.

SU QUALI IMMOBILI
Ne consegue che la detrazione del 75% sulle spese per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche possa essere goduta anche dai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, indipendentemente dal fatto che siano "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".
Restano comunque fermi tutti i requisiti e delle prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità e l’adattabilità e la visitabilità degli edifici previste dal decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.
L’Agenzia precisa inoltre che la detrazione può spettare ai detentori dell'immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Questo significa che la detrazione può essere fruita o dalla società proprietaria degli immobili dati in locazione, oppure al conduttore che ha sostenuto le spese degli interventi (accordati col proprietario) con la condizione che ci sia un regolare contratto d’affitto.

LA DETRAZIONE DEL 75%
Ricordiamo che tale agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda del 75%, fino a concorrenza del suo ammontare, delle spese per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su edifici esistenti, da documentare sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. L’agevolazione da ripartire in 5 quote costanti con spesa massima agevolabile per ogni singolo intervento non superiore a 50.000 euro.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Tecnicamente, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici.

LE ALTRE AGEVOLAZIONI
L’agevolazione è stata introdotta dal Decreto Rilancio (119-ter decreto-legge n. 34 del 2020) ed è diversa (ulteriore) dalle altre agevolazioni già esistenti, ovvero:
·        La detrazione del 50% per l’eliminazione delle barriere architettoniche in caso di ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir)
·        Detrazione riconosciuta dal Superbonus vincolata alla realizzazione di interventi trainanti.

Per approfondire:
la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Su questo argomento leggi anche:
Detrazione 75% barriere architettoniche: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Guida agevolazioni fiscali

Redazione

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