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Con le risposte agli interpelli n. 291, 292 e 293 l’Agenzia torna sulle detrazioni di cui può fruire il contribuente che sostenga spese per abbattere le barriere architettoniche in casa o in condominio

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni interessanti chiarimenti in merito all’applicazione della detrazione del 75% sulle spese per lavori di abbattimento barriere architettoniche, rispondendo a tre interpelli, presentati da altrettanti contribuenti (numero 291, 292, 293, ndr), e riassumendo anche come funzionano le altre agevolazioni in materia tutt’ora valide, come la detrazione prevista dal superbonus e la detrazione del 50% delle spese per abbattimento barriere architettoniche.

Ne riportiamo qui i contenuti principali, rimandando alla lettura completa delle risposte delle Entrate che, lo ricordiamo, si riferiscono ai singoli casi in oggetto. Per avere un quadro complessivo della materia, riassumiamo brevemente anche quali sono le detrazioni e agevolazioni attualmente in vigore per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.

LA DETRAZIONE DEL 75% (Articolo 119-ter decreto legge n. 34 del 2020).
L'articolo 119-terdel decretoRilancio, inserito dall'articolo 1,comma 42, della legge 30 dicembre 2021 n. n. 234, ha introdotto una detrazionedall'imposta lorda del 75% delle spesedocumentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione dilavori finalizzati al superamento e all'eliminazione di barrierearchitettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, che viene ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo,è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situateall'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e disponganodi uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongonol'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari checompongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degliedifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barrierearchitettoniche oltre che, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allosmaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Gli interventi ammessi alla detrazione sono quelli che rispettano i requisitiprevisti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizionitecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini delsuperamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

SUPERBONUS (articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)
L'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplina la detrazione del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Tra gli interventi “trainati” che possono godere dell’agevolazione, sono inseriti anche quelli «previsti dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni», ovvero quelli «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione perle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tali interventi sono stati inseriti dall’articolo 1, comma 66, lettera d) della legge 30 dicembre 2020 n. 178 legge di bilancio 2021), che ha modificato il comma 2 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ndr).

DETRAZIONE 50% (articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013)
Ricordiamo che è in vigore anche la detrazione del 50% per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16- bis, comma 1, lettera e) del TUIR che disciplina una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ivi indicati, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. La detrazione è prevista ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 e spetta attualmente nella misura del 50% delle spese sostenute su un ammontare massimo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

INDIVIDUAZIONE PERIODO D’IMPOSTA
Nella sua risposta all’interpello n. 292/2022, l’Agenzia delle Entrate chiarisce due concetti importanti:
Ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse per la detrazione del 75% occorre fare riferimento per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Il medesimo concetto viene ribadito nella risposta all’interpello 293/2022.

CUMULABILITA’ DELLE AGEVOLAZIONI
Nella sua risposta all’interpello n.292/2022, l’Agenzia delle Entrate ribadisce la detrazione al 75% è aggiuntiva  al Superbonus e, a differenza di quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata alla effettuazione degli interventi " trainanti" .
Viene quindi indicato, per il caso specifico oggetto di interpello, che, nel caso di lavori iniziati nel 2021 e rientranti nel Superbonus, e di altri rientranti della detrazione 75%, con riferimento alle spese che saranno sostenute nel 2022, riguardanti l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche già avviato nel 2021 , l'Istante, potrà, alternativamente:
- continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento;
- fruire della detrazione del 75 % delle spese sostenute e comunque nel limite di euro 50.000.
Con riferimento alle spese che sosterrà nel 2022 per gli ulteriori interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, potrà fruire alternativamente:
- della detrazione del 75 % delle spese sostenute e comunque nel limite di euro 50.000 a nulla rilevando che tali interventi -in quanto effettuati congiuntamente ad interventi " trainanti" di efficienza energetica di cui all'articolo 119 comma 1 del citato decreto Rilancio - possano essere astrattamente ricondotti tra quelli "trainati" per i quali spetta il Superbonus. Nel limite di spesa di euro 50.000 di cui all'articolo 119- vanno computate anche le spese sostenute nel 2022 di completamento degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche iniziati nel 2021 qualora anche per tali spese si intendesse fruire della detrazione del 75 per cento;
- del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute per la realizzazione della piattaforma elevatrice. Ciò a condizione, tuttavia, che tali interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi " trainanti".

Sulla stessa scia, la risposta all’interpello n. 291/2022, relativo alla installazione di una piattaforma elevatrice in un condominio composto da dodici unità immobiliari - ancorché al servizio solo dell'abitazione dell'Istante -, a seguito dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del condominio, evidenzia che il limite massimo complessivo di spesa, riferito all'intero edificio, ammesso alla detrazione è pari a euro 440.000 ottenuto moltiplicando 40.000 per 8 (320.000) e 30.000 per 4 (120.000).
L' Istante potrà, pertanto, fruire della detrazione del 75% (di cui all'articolo 119- ter del decreto legge n. 34 del 2020) per le spese a lui imputate dall'assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell'anno 2022 e, per le spese sostenute nel 2021, fruire della detrazione del 50% delle spese medesime (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. e).

Per approfondire:
Qui il testo completo della
risposta all’interpello 291/2022
risposta all’interpello 292/2022

risposta all’interpello 293/2022

Redazione

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