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No a criteri impari, molestie e comportamenti che violino la dignità del disabile!

(Publiredazionale)

Discriminazione, un termine tanto diffuso quando, probabilmente, poco chiaro. Quando un comportamento, una parola, una politica possono essere considerati discriminatori per un disabile a norma secondo il diritto italiano?

Esiste una Legge, la n. 67 del 1 marzo 2016, denominata "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" che in Italia funge da strumento prezioso per i disabili e li mette in condizione di ottenere una corretta tutela nei confronti delle discriminazioni, poiché, come si legge all’interno del primo comma dell’Art. 1, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

L’Art. 2 della normativa dettaglia i casi in qualsiasi accadimento sarà considerato discriminatorio:
- quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga;
- quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone;
- quando ricorro delle molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, oppure creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

In materia di accessibilità e abbattimento barriere architettoniche, via abbiamo già parlato del caso dell’ufficio postale che nel 2013 è stato multato per mancanza di accessibilità . A volte, l’importanza di un investimento semplice come l’installazione di un montascale per disabili non riesce a incontrare la sensibilità soprattutto degli enti pubblici, che gestiscono spazi che, a maggior ragione, dovrebbero essere accessibili a tutti.

Ai sensi di commi 2 e 3 dell’Art. 3, di fronte all’accertamento di un episodio discriminatorio il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
Il giudice, inoltre, può ordinare la pubblicazione del provvedimento, a spese del convenuto (n.d.r. la controparte del disabile), per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale o su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.


PER APPROFONDIRE:

Testo completo della Legge 67/2006

IN DISABILI.COM:

Alunni con disabilità vittime di discriminazioni: tutelati da una legge poco usata

Uffici inaccessibili: Poste Italiane condannate al risarcimento di una disabile

Redazione

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