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Una legge del 2006 prevede tutela inibitoria e risarcitoria per le persone con disabilità vittime di discriminazioni, ma è stata poco applicata nelle vicende giudiziarie, anche scolastiche

Spesso i genitori di bambini o ragazzi con disabilità raccontano, soprattutto nelle pagine dei social network, episodi riguardanti i loro figli che nella vita scolastica subiscono micro o macro esclusioni, o anche episodi più o meno gravi di vere e proprie discriminazioni. Si tratta di vicende molto eterogenee, che spaziano dalla routine scolastica alle uscite didattiche, dalle relazioni con i pari a quelle con i docenti, con i dirigenti ecc. e che, naturalmente, turbano profondamente la serenità ed il benessere dei loro figli. Non è raro che riportino anche atteggiamenti di chiusura o di palese ostilità da parte degli altri genitori, soprattutto se la situazione di disabilità vissuta dai loro figli è causa di comportamenti che vengono da essi percepiti come azione di disturbo delle attività scolastiche.

Molte famiglie cercano di informarsi, di capire se i loro figli siano effettivamente vittime di atteggiamenti discriminatori. Per tale ragione, acquisiscono nel tempo maggiori conoscenze, anche di tipo normativo, che comportano una maggiore consapevolezza dei diritti dei loro ragazzi, nella vita scolastica ed extrascolastica. Molti genitori, dunque, riescono oggi a rigettare richieste illecite come la non partecipazione ad una gita o la riduzione del tempo scuola, che inibiscono l’esercizio del diritto alla piena partecipazione alle attività scolastiche. Al tempo stesso, ricorrono spesso ai tribunali amministrativi quando invece non viene tutelato il diritto alla presenza adeguata del docente per le attività di sostegno se le amministrazioni assegnano risorse non sufficienti.

Tuttavia vi è un’importante legge che, benché nata proprio per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, ha trovato fino ad oggi scarsa applicazione, anche in ambito scolastico. Si tratta della L. n. 67/06, che ha introdotto in Italia un vero e proprio mezzo per ottenere tutela dalle discriminazioni verso le persone disabili. Essa prevede che, se accertata la discriminazione, il giudice possa ordinare il risarcimento del danno subito e la cessazione della discriminazione (se ancora in corso). Può inoltre adottare provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione ed ordinare la rimozione delle discriminazioni accertate. Le azioni di discriminazione contro cui è possibile ricorrere sono quella diretta – trattamento meno favorevole per motivi connessi alla disabilità – e quella indiretta – in cui un fatto apparentemente neutro mette una persona con disabilità in posizione di svantaggio. Inoltre, si può reagire anche contro le molestie e contro quei comportamenti posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona o creano un clima di intimidazione ed umiliazione nei suoi confronti.

Questa legge, però, è stata fino ad ora poco usata nei tribunali italiani, come abbiamo avuto modo di ricordare anche in questo nostro articolo. I dati del Centro antidiscriminazione Bomprezzi (CAFB) della Ledha, infatti, evidenziano che i ricorsi basati sulla legge 67 in oltre dieci anni sono stati solo 64.  Tra luglio 2015 e giugno 2018 state oltre tremila le segnalazioni arrivate al centralino del CAFB e il 33% di esse ha riguardato proprio la scuola. La prevalenza di segnalazioni relativa al tema dell’inclusione scolastica è dovuta, da una parte, al buon livello di consapevolezza sui propri diritti raggiunto dalle famiglie su questo tema. Dall’altro, dalla presenza di un ampio quadro normativo cogente e vincolante, che ha consentito a numerosi Tribunali di accertare diverse condotte discriminatorie e di condannare i relativi responsabili, spiega l’avvocato L. Abet.

Tuttavia, i processi celebrati in base alla L. 67 sono pochissimi. Si tratta di uno strumento utile ed efficace per il contrasto alle discriminazioni, di cui però non sono state ancora sfruttate tutte le potenzialità. E’ importante, perciò, che le persone con disabilità e le loro famiglie possano conoscerlo e chiederne l’applicazione, qualora ravvisino atteggiamenti e comportamenti discriminatori lesivi verso la propria persona o quella di un loro congiunto, a scuola, nella vita lavorativa e sociale, nelle relazioni pubbliche o nell’esercizio dei diritti di cittadinanza.


APPROFONDIMENTI

Legge 67/06: quali opportunità per il disabile?

In disabilicom

Discriminazione a scuola

Disabilità e diritti: quando i disservizi sono discriminazioni

Tina Naccarato

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