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L’aumento è previsto fino alla fine dell’anno, quando entrerà in vigore per tutte le famiglie l’assegno unico universale

In concomitanza con l’introduzione dell’assegno temporaneo per i figli minori, partito a luglio di quest’anno in attesa dell'assegno unico per i figli, che entrerà in vigore nel 2022, è previsto anche un aumento degli assegni per il nucleo familiare per chi già li percepisce.

La novità è stata introdotta dall’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2021 riconosce agli aventi diritto all’ANF una maggiorazione di:
-          37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli
-          55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili al lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO FAMILIARE
L’assegno per il nucleo familiare è corrisposto a:
- lavoratori dipendenti,
- lavoratori iscritti alla Gestione separata,
- lavoratori agricoli,
- lavoratori domestici e domestici somministrati,
- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti,
- lavoratori in aspettativa sindacale,
- lavoratori marittimi sbarcati,
- soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola,
- lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale,
- lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
Ricordiamo che l’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori; L’assegno temporaneo per i figli minori disabili è aumentato di 50 euro rispetto a figli senza disabilità.

LA MAGGIORAZIONE PER FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI
L’ANF viene erogato in importi differenti sulla base del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare, secondo specifiche tabelle. I livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che“comprendono:
1. soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
2. se minorenni, soggetti che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
A stabilirlo è l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988.

RIVALUTAZIONE DEGLI IMPORTI PER 2021
L’assegno per il nucleo familiare viene erogato in un importo modulato sulla base del reddito familiare, e ogni anno i limiti di tale reddito vengono rimodulati con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura della alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I livelli di reddito (e relativi importi collegati) dal 1 luglio 2021 rimangono invariati rispetto a quelli validi dal 1° luglio 2020, poiché la  variazione percentuale tra l’anno 2020 e l’anno 2019 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT è risultata pari al -0,3%.

COME FARE DOMANDA DI ASSEGNO FAMILIARE
Per i  lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata all’INPS  in modalità telematica, anche tramite patronato. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario inoltrare anche la domanda di Autorizzazione ANF all’Istituto.


Per approfondire:

Circolare INPS n° 92 del 30-06-2021

Tabelle limiti di reddito e importi ANF (allegato 1)

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Redazione

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