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Le precisazioni dell’INPS in merito all’accertamento del diritto a maggiorazione e al riconoscimento della validità del verbale di accertamento e revisione dell’inabilità

L’inps ha pubblicato il messaggio n. 754 del 2021, in materia di l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) con diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con componenti minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
In particolare, l’Istituto presenta delle precisazioni in merito al riferimento dell’accertamento del diritto a maggiorazione in relazione ai ritardi che le procedure di revisione dei requisiti stanno subendo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, e al riconoscimento della validità del verbale di accertamento e revisione dell’inabilità.

COSA SONO GLI ASSEGNI FAMILIARI
Ricordiamo innanzitutto che l’assegno per il nucleo familiare è una prestazione economica che l’INPS eroga a favore di nuclei familiari di determinate categorie di lavoratori e pensionati, in presenza di determinati requisiti, e con importi modulati. Per potere accedere a questo beneficio è necessaria l’autorizzazione dell’INPS, e la domanda va presentata ogni anno. (Qui come richiedere gli ANF)

LA MAGGIORAZIONE PER FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI

L’ANF viene erogato in importi differenti sulla base del numero dei componenti e del reddito del nucleo familiare, secondo specifiche tabelle. I livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che“comprendono:
1. soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
2. se minorenni, soggetti che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
A stabilirlo è l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988

CERTIFICAZIONI RICHIESTE
Le disposizioni fornite dall’Istituto in materia di accertamento dell’inabilità ai fini dell’ANF prevedono che la certificazione medica presentata a corredo della domanda debba essere esaminata dall'Ufficio medico legale di Sede anche per i soggetti fruitori dell’indennità di frequenza al fine di valutare la effettiva “incapacità del minore a compiere gli atti della propria età” o, nel caso di componente maggiorenne, la “inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro” (cfr. la circolare n. 11/1999).
Precisazioni in merito sono state fornite con il messaggio n. 3604/2019.

L’ITER NORMALE DI ACCERTAMENTOE VALIDITÀ
Il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell’INPS,acquisito il parere dell’Ufficio medico legale, e, in generale, la durata di godimento del diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede.

I RITARDI A CAUSA DELLA PANDEMIA
Questo il regolamento normale. Ma nel periodo emergenziale dovuto alla pandemia, la sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF nelle more dell’iter sanitario di revisione.
Al riguardo, l’INPS ricorda che l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, introducendo elementi di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità, ha previsto che: “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni eagevolazioni di qualsiasi natura”.
Le istruzioni operative per attuare questa disposizione sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016, che opera il riconoscimento della validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, in quanto i soggetti precedentemente autorizzati alla fruizione dei benefici economici in base a una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione,conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

In base a quanto esposto, il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare o di inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro (che diversamente sarebbe escluso in quanto maggiorenne), tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.

ESITI POSITIVO/NEGATIVO
Qualora all’esito della revisione sia
A) confermato
che il componente il nucleo familiare, se maggiorenne, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

B) non confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato, si procederà alla reiezione della domanda di autorizzazione ANF per la maggiorazione dei livelli dalla data dell’accertamento sanitario.

Per approfondire:

Il Messaggio INPS 754 del 22 febbraio 2021

Le tabelle in vigore dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021 (.xls) allegate alla circolare INPS n.60 del 21/5/2020

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