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L’INPS rende note le nuove modalità per richiedere gli assegni al nucleo familiare. Vediamo cosa sono e a quanto ammontano, anche in caso di figli con disabilità

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica che l’INPS eroga a favore di nuclei familiari di determinate categorie di lavoratori e pensionati, in presenza di determinati requisiti di reddito. Il diritto all’Assegno al Nucleo Familiare è subordinato all’autorizzazione da parte dall’INPS, e la domanda va presentata ogni anno. Vediamo quello che c’è da sapere per beneficiarne.

I BENEFICIARI -  I beneficiari dell’Assegno per Nucleo Familiare sono:
•    lavoratori dipendenti del settore privato;
•    lavoratori dipendenti agricoli;
•    lavoratori domestici e somministrati;
•    lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
•    lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
•    titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
•    titolari di prestazioni previdenziali;
•    lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

REQUISITI - Le voci che incidono sul diritto (e sull’eventuale importo) dell’assegno familiare, sono:
- numero di componenti del nucleo
- reddito del nucleo familiare
- tipologia di nucleo familiare

CHI PUO’ FARE RICHIESTA – Se ricorrono i requisiti, può fare richiesta di Assegno al Nucleo Familiare:
- il richiedente;
-il coniuge, purché non separato;
- i figli ed equiparati (non coniugati): minori di età, maggiorenni inabili, studenti o apprendisti di età compresa tra i 18 ed i 21 anni facenti parte di un nucleo familiare con almeno 4 figli con meno di 26 anni;
- i minori in affidamento;
- i familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno, bisnonno);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti (non coniugati) minorenni oppure maggiorenni inabili (purché orfani di entrambi i genitori senza beneficio della pensione ai superstiti).

I LIMITI DI REDDITO – Per avere diritto all’ANF non si deve superare un limite di reddito familiare (da intendersi come reddito complessivo della famiglia, e ricordando che il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato).
Ogni anno vengono rivalutati i limiti massimi di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare: lo prevede la legge n. 153/88, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno. Le rivalutazioni vengono fatte sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT. I limiti in vigore attualmente sono quelli determinati dalla Circolare INPS n. 68 del 2018, con decorrenza dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019.
A questo link le tabelle con i nuovi limiti di reddito, in vigore dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020. La circolare dell'INPS è la n.66 del 17 maggio 2019.

I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
•    i Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
•    i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
•    le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
•    le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
•    le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
•    gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
•    gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
•    l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
•    gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

COME VIENE EROGATO – L’assegno familiare viene erogato tramite il datore di lavoro, e si trova in busta paga, in caso di lavoratore dipendente.
Viene invece erogato direttamente dall’INPS tramite bonifico bancario o postale quando il richiedente è: addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenzial.

QUANTO SPETTA – Per il calcolo di quanto spetta, si possono consultare le tabelle allegate alla circolare INPS n. 68 dell’11 maggio 2018, valide dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019. Qui le tabelle
Facendo un esempio: in un nucleo familiare in cui sia presente almeno un componente inabile, con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, con reddito familiare annuo fino a 25942,18, possono venire corrisposti 168,33 in presenza  di 3 componenti, 326,67 per 4 componenti,  470 e così via.

COME RICHIEDERLI – Con la Circolare INPS n.45 del 22/03/2019 vengono fornite le indicazioni relativamente alle nuove modalità in vigore per presentare domanda di assegni per nucleo familiare. Le nuove modalità prevedono che dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica. Questa nuova modalità solo online è valida solo per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
•    WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
•    Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata. Segnaliamo una guida illustrata (pdf)  a cura di FIRST CISL per presentare domanda online.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro.

Lavoratori settore agricolo - Per i soli lavoratori del settore agricolo a tempo indeterminato vale invece ancora la modalità precedente, con la domanda da presentare al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come attualmente previsto.

IN ARRIVO CAMBIAMENTI? – Stando alle dichiarazioni del vicepremier Di Maio, ci sarebbe la volontà di sottoporre gli assegni familiari  a una revisione, proponendo  un assegno di 150 euro per ciascun figlio, indipendentemente dal reddito familiare, fino ai 26 anni dei figli (nel caso in cui studino e restino quindi a carico). Vedemo gli sviluppi di questa proposta.


Per approfondire:

Circolare INPS n.45 del 22/03/2019

Circolare INPS n.68 dell’11/05/2019
 
Tabelle di calcolo
 

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Redazione


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