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Dal 1 luglio aperte le procedure online per richiedere l’assegno riservato ai nuclei familiari con figli minori entro certe fasce di reddito

L’INPS ha pubblicato il Messaggio n.2371 del 22 giugno 2021, contenente alcune informazioni operative riguardanti il nuovo Assegno temporaneo (introdotta dal decreto-legge n. 79/2021 (G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021) che viene erogato da INPS dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2021 ai nuclei familiari con figli minori di 18 anni, che non abbiano diritto all’Assegno per il nucleo familiare.
Si tratta di una misura “ponte” in attesa che entri in vigore a tutti gli effetti, dal 2022 l’ assegno unico per i figli, che sarà invece universale (ovvero per tutti).

IMPORTI DELL’ASSEGNO TEMPORANEO
Come avevamo avuto modo di segnalarvi, per poter presentare domanda è necessario avere un ISEE familiare non superiore ai 50.000 euro: l’importo stesso dell’assegno viene modulato in base al numero dei figli e alla fascia ISEE, secondo le tabelle allegate al decreto.
In sintesi, è prevista:
-          una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
-          una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

REQUISITI
Oltre ad avere figli minori e un ISEE inferiore ai 50000 euro, è necessario possedere anche tutti i seguenti requisiti dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio:
  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
COME PRESENTARE DOMANDA
Nel suo messaggio, INPS fa sapere che
dal 1 luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per l’assegno temporaneo, di norma fatta dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Presentando la domanda entro il 30 settembre 2021, si avrà diritto anche alle mensilità arretrate, a partire dal mese di luglio 2021. Dopo il 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

COMPATIBILITÀ DELL’ASSEGNO TEMPORANEO
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza (in quel caso l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.). E’ inoltre compatibile con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo:
  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  2. assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  3. premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  4. fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  5. detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  6. assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

L’assegno temporaneo non è compatibile con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.

Per approfondire

Il testo del Decreto Legge n.79 dell’ 8 giugno 2021

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