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E’ stato approvato in Commissione Bilancio della Camera, durante la discussione per la conversione in legge del  Decreto Rilancio, un emendamento che prevede un fondo ad hoc per l’aumento degli assegni per invalidi civili al 100%

La commissione Bilancio della Camera ha approvato nei giorni scorsi un emendamento al Decreto Rilancio (decreto legge 34 del 19 maggio 2020), attualmente in fase di discussione parlamentare per la trasformazione in Legge, sottoscritto da tutti i capigruppo in commissione e a prima firma Giorgia Meloni, che crea un fondo ad hoc per gli aumenti dei soli assegni d'invalidità civile al 100%. Il fondo prevede uno stanziamento di 46milioni di euro per il 2020.

L’emendamento prevede l’adeguamento della legislazione alla sentenza dello scorso 23 giugno della Corte Costituzionale, che ha stabilito l’aumento delle pensioni di invalidità per invalidi civili totali ritenendo la attuale somma di 285 euro mensili del tutto inadeguata  a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere". La Consulta ha stabilito infatti che l’assegno per gli invalidi civili totali, completamente inabili al lavoro, dovrà quindi essere portato almeno a 516,64 euro, a partire dai 18 anni, e fermi restando i limiti reddituali stabiliti.
La proposta emendativa approvata dalla commissione Bilancio della Camera (Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020) prevede che venga aggiunto, all’articolo 89 del decreto, l’art.89-bis che recita:

Art. 89-bis.
(Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefìci di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell’età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.
Conseguentemente, all’articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-ter, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.740,8 milioni di euro con le seguenti: 2.673,2 milioni di euro.

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Redazione

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