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L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo alla aliquota iva da applicare su servizi erogati a supporto di bambini con BES e DSA, ma anche ai loro genitori e famiglie in DAD

L’Agenzia ritiene che si possa applicare l’IVA al 5% su prestazioni in forma di video e webinar erogate ai bambini son Bisogni Educativi Speciali o Disturbi Specifici dell’Apprendimento e ai loro genitori, al fine di favorire la didattica a distanza.
Nella sua risposta, l’Agenzia ritiene che questo genere di prestazioni rientrano tra quelle previste dalla norma di riferimento (parte II-bis della Tabella A allegata al "Decreto IVA").

IL CASO
L’istante è una cooperativa sociale che eroga servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 rivolti in particolare a bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) e sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), oltre che alle relative famiglie.
Tali servizi sono in buona parte oggi passati dalla modalità in presenza a quella a distanza, a causa dell’emergenza COVID, con il conseguente maggior coinvolgimento dei genitori a supporto delle attività di sostegno rese ai figli. Per questo motivo la Cooperativa ha anche attivato un percorso formativo di sostegno all'apprendimento destinato ai genitori e ai loro figli, che comprende lezioni video-registrate sulle metodologie di apprendimento per i soggetti con DSA un servizio di tutoraggio sotto forma di webinar a domande e risposte. Bambini e ragazzi possono inoltre ricevere feedback costante sul lavoro fatto: attraverso i genitori, infatti, possono inviare gli elaborati e ricevere supporto.
La cooperativa chiedeva quindi alle Entrate se fosse possibile applicare l’IVA al 5% prevista dal parte II-bis della Tabella A allegata al "Decreto IVA" sia alle prestazioni rese ai bambini che a quelle rivolte ai genitori e se fosse tenuta a trasmettere i dati relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria o ad emettere fattura elettronica nei confronti del proprio cliente. 

PER QUALI PRESTAZIONI C’È L’IVA AL 5%
Nella sua risposta, l’Agenzia fa il punto ricordando innanzitutto in quali casi e servizi è applicabile l’iva ridotta agevolata al 5% prevista dalla Tabella A, Parte II-bis, allegata al Decreto IVA, al n. 1) Si tratta di prestazioni:
-          rese da "cooperative sociali e loro consorzi";
-          nei confronti "degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo

L’aliquota ridotta è applicata in riferimento alle:
-          "prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (...) nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnati a titolo personale"
-          "prestazioni socio-sanitariedi assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili" 

QUALI SONO LE ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE
In riferimento alle prestazioni socio-sanitarie, l'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce tali "tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale", specificando che esse comprendono:
-          "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (...)";
-          "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute". 

PERCORSI DIDATTICO/EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI
Infine, in riferimento ai bisogni educativi, l’Agenzia delle Entrate cita la Direttiva del 27 dicembre 2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) che stabilisce la necessità di elaborare un percorso didattico/educativo individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali (BES) nonché di utilizzare strumenti compensativi e forme di verifica e valutazione personalizzate. 
La Direttiva individua, nell'ambito dei BES, tra l'altro:
- i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che causano difficoltà nell'esecuzione dei compiti di lettura, scrittura o calcolo (dislessia , disgrafia , disortografia , discalculia, disprassia);
- la sindrome da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD), che causa una compromissione della sfera personale, sociale e scolastica.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Poiché la cooperativa istante dichiara di svolgere "...una prestazione socio sanitaria, pensata in prevalenza per una categoria specifica che richiede un supporto non solo riabilitativo ma anche educativo (bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento, con difficoltà scolastiche, o con sindrome da deficit di attenzione e iperattività)", secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile desumere che si tratta di un'attività caratterizzata da una duplice funzione, educativa e socio-sanitaria, ne consegue che la prestazione di servizi descritta resa a favore di minori con bisogni educativi speciali rientra nell'ambito applicativo dell'applicazione dell'IVA al 5% .

Si ritiene, inoltre, che la medesima aliquota del 5 per cento possa essere applicata anche per i servizi di sostegno all'apprendimento resi ai genitori dei minori: la modalità on line di svolgimento della prestazione resa dall'Istante, sostitutiva - a causa dell'emergenza COVID-19 - della modalità c.d. in presenza,richiede l'intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto. L’Agenzia ritiene che si tratti di prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale, resa direttamente ai minori, e come tali non autonomamente soggette all'imposta, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto IVA .

Infine, nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la Cooperativa non rientri nell'elenco dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e non eroga, peraltro, servizi prettamente sanitari bensì, prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo. Ne consegue, pertanto, che le prestazioni svolte andranno regolarmente documentate con l'emissione di fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio, ed una copia (in formato elettronico o cartaceo) andrà messa a disposizione dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.

Per approfondire

Risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n.274 del 20 aprile 2021

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