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L’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021

Nella giornata di ieri il neo premier, Mario Draghi, ha firmato il suo primo DPCM dedicato alle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19.
In linea di massima il decreto, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, conferma la continuità con le misure in vigore precedentemente, con alcune novità. In particolare, ad essere confermato in toto è il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità, come pure il coprifuoco dalle ore 22.00 alle 5.00.

LE NOVITA' IN GENERALE
Le novità più sostanziose riguardano la scuola: dal 6 marzo nelle zone rosse vengono sospese le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nelle zone arancioni e gialle, invece, i Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica a seconda delll’andamento epidemiologico.

Altra novità riguarda l’asporto per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto: è consentito l’asporto fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta vietato il consumo sul posto, e resta il divieto di asporto bevande per i bar dopo le 18.

MISURE PER LA DISABILITA'
Alle persone disabili è dedicato l’articolo 3 del DPCM 2 marzo, contenente disposizioni specifiche per la disabilità, che riguardano le attività sociali e socio sanitarie, distanziamento e attività sportiva all’aperto.
Inoltre, all'articolo 11 si introduce una importante apertura: la possibilità per i caregiver di assistere pazienti con disabilità in ospedale. L'articolo, che contiene le Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti, prevede infatti una "deroga" relativamente al divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto. A questo divieto viene fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104, che possono altresì prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.

Di seguito riportiamo invece il testo completo dell’articolo 3, con le Disposizioni specifiche per la disabilità:

Art. 3
(Disposizioni specifiche per la disabilità)


1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.

ALTRE MISURE CONFERMATE
Il decreto, dicevamo, a parte le citate novità, si muove in una generale linea di continuità con le misure porecedentemente in vigore. Ne citiamo di seguito alcune di interesse per le persone con disabilità o loro familiari/caregiver.

DEROGHE ALLA MASCHERINA
All’articolo 1, si ribadisce inoltre che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a)  i bambini di età inferiore ai sei anni;
b)  le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c)  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

VISITE A CONOSCENTI IN ZONA GIALLA
All’articolo 9, relativamente agli spostamenti n zona gialla, è consentito fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.


Per approfondire:

Il testo del DPCM 2 marzo

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Redazione

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