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Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, sta ora alle regioni definire gli specifici interventi ai quali possono accedere i cittadini con grave disabilità, privi del sostegno familiare

La Legge per il “Dopo di noi” (Legge 112 del 22 giugno 2016) inizia finalmente ad entrare nella sua fase di concreta attuazione. Approvata e pubblicata lo scorso giugno per dare risposta alle famiglie di disabili gravi che intendono dare un futuro sicuro e possibilmente de istituzionalizzato ai loro cari, a novembre era stato definito uno dei due decreti necessari all’applicazione della Legge. Il primo dei due avrebbe dovuto stabilire, tra le altre cose, interventi e parametri d’accesso al fondo specifico istituito ad hoc (90 milioni di euro); il secondo le regole relative alle agevolazioni introdotte per favorire l’istituzione di trust e vincoli di destinazione dei beni da parte delle famiglie.
Il ritardo nell’approvazione dei decreti era stato registrato da molti con preoccupazione, ma la situazione ora si è sbloccata: vediamo quindi a che punto siamo con la concreta applicazione di questa legge, a lungo attesa dalle famiglie delle persone con disabilità.

DECRETO AGEVOLAZIONI E TRUST – Un recente chiarimento dell’onorevole Elena Carnevali (relatrice della legge sul Dopo si Noi, ndr) ha sgomberato il campo dall’attesa  del decreto attuativo per rendere operativo l’articolo 6 della Legge - quello sulle agevolazioni fiscali e tributarie per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione. “Non serve alcun decreto per rendere operativo l’articolo 6 della legge 112/2016, la norma è autoappalicativaha affermato l’onorevole nell'ambito di un convegno organizzato a Pavia lo scorso febbraio dall’Anffas.  Pertanto è già possibile accedere alle agevolazioni che prevedono, in particolare, l’esonero, a partire dal 1 gennaio 2017 dall’imposta di successione e donazioni  e l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastale, su trasferimenti di beni e diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione o destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave.

DECRETO FONDO DOPO DI NOI - Per quanto riguarda invece l’ambito relativo all’accesso delle prestazioni coperte dal Fondo ad hoc istituito dalla legge, era stato approvato lo scorso novembre il decreto attuativo e il relativo riparto delle risorse alle regioni
Ora tale decreto (nome completo decreto 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonchè ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016") è stato pubblicato finalmente anche in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio scorso.

COSA SUCCEDE ADESSO – Rispetto al secondo decreto - quindi all’accesso agli interventi sostenuti con le risorse messe in campo dal Fondo - le Regioni hanno provveduto a inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 28 febbraio scorso, le linee di indirizzo dei programmi regionali per l’attuazione della Legge 112/2016. A questo punto, entro la fine del mese di marzo il Governo valuterà queste proposte, che le Regioni hanno formulato rispetto a delle griglie fornite dal Ministero stesso.

LA PROPOSTA DELLE REGIONI – Una volta che il Governo avrà valutato le specifiche linee generali d’indirizzo e le avrà approvate, le Regioni potranno emanare atti normativi di tipo regionale per stabilire come utilizzare i fondi che sono stati loro affidati per promuovere i progetti di vita per il Dopo di Noi, come indicato dalla Legge 112/2016. Gli interventi che i piani regionali dovranno mettere in campo e che saranno coperti dai finanziamenti stabiliti dovranno essere:
a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'art. 3, commi 2 e 3;
b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4;
c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6;
d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di  acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7.

Giova ricordare inoltre che queste risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle regioni, nonchè da parte delle autonomie locali. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4,  ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.

Non rimane quindi che attendere l’approvazione dei singoli piani regionali e l’emanazione degli atti normativi relativi, per poter concretamente accedere finalmente a misure tanto attese da tante famiglie.

Per approfondire:
Il decreto di riparto del Fondo per il Dopo di Noi
 

Redazione

 

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