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Al momento dell’invio della domanda di invalidità civile, cecità o sordità, si potranno anticipare anche altre informazioni per velocizzare l’erogazione dei benefici

Per velocizzare le procedure di domanda invalidità civile  per ottenere le prestazioni correlate, l’INPS ha annunciato nel suo messaggio n.4601 del 10 dicembre 2019 una semplificazione in via sperimentale che interessa i cittadini tra i 18 e i 67 anni che presentano domanda di invalidità civile, di cecità o di sordità.

L’obiettivo è ridurre i tempi di erogazione del beneficio , grazie alla possibilità di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile, l’invio delle informazioni di tipo socio-economico contenute nel modello AP70, che di norma sono trasmesse soltanto una volta terminata la fase sanitaria.

In questo modo l’INPS applica anche alla fascia 18-67 anni di richiedenti le stesse semplificazioni che erano state introdotte a inizio anno per gli invalidi over 65, consentendo di inviare già al momento della domanda, e senza attendere l’esito positivo della fase sanitaria, le informazioni riguardanti indicazione delle modalità di pagamento, eventuali ricoveri, delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

Dal 10 dicembre 2019, quindi, per consentire l’invio anticipato delle informazioni, sono state modificate le procedure di acquisizione online delle domande di invalidità civile, ma in questa prima fase tali modifiche riguardano le sole domande trasmesse online dai Patronati.

COME FUNZIONA LA NUOVA PROCEDURA
1. Il primo requisito da verificare è quello anagrafico: la procedura di acquisizione online a disposizione dei Patronati verifica quindi automaticamente, tramite accesso agli archivi anagrafici a disposizione dell’Istituto, la sussistenza di tale requisito. Per consentire la verifica, nel primo pannello della “Compilazione online delle domande”, deve essere acquisito il solo codice fiscale del richiedente.

2. Una volta verificato il requisito anagrafico, si potrà procedere con l’ acquisizione della domanda, che è suddivisa in più pannelli, alcuni dei quali dedicati all’accertamento sanitario (richiedente, rappresentante legale, recapiti, accertamento), altri funzionali alla liquidazione dell’eventuale prestazione economica, in quanto consentono di acquisire i dati dell’eventuale ricovero; quelli relativi allo svolgimento di attività lavorativa; i dati reddituali; la modalità di pagamento; la delega alla riscossione di un terzo ; la delega in favore delle associazioni .

3. Infine, si trova la sezione “Allegati” per l’inserimento di dichiarazioni di responsabilità e di altri documenti necessari in relazione alla domanda acquisita.

4. Una volta completata l’acquisizione dei dati, la domanda semplificata deve essere trasmessa all’Istituto attraverso la funzione “Invio domanda”. La sezione dedicata ai requisiti socioeconomici non può essere trasmessa se non compilata in tutti i suoi campi obbligatori.

5. I dati, così inseriti, transiteranno automaticamente, senza ulteriore intervento da parte del Patronato, in fase concessoria dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto alla prestazione economica.

L’INPS fa sapere che in questa fase di avvio in forma sperimentale, rimangono disponibili, in alternativa, le ordinarie modalità di trasmissione del modello “AP70” dopo il completamento della fase sanitaria, qualora in fase di domanda non fossero inseriti i dati sopra descritti.

Inoltre, aggiunge l’Istituto, in alcune casistiche (soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili) sarà tuttavia necessario completare comunque il modello “AP70” dopo la definizione dell’iter sanitario, utilizzando l’attuale procedura della fase concessoria.

Per approfondire:
Il messaggio INPS n. 4601 del 10 dicembre 2019
 
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Redazione

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash


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