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Il progetto individuale costituisce a tutti gli effetti un contratto tra le parti che genera l’obbligo per la parte pubblica di adempierlo: due sentenze

Torniamo a parlare di diritti disabili, poiché in questi mesi sono state emesse due importanti sentenze che hanno come oggetto il diritto delle persone con disabilità  a vedere riconosciuta l’attuazione del progetto individuale, che può essere predisposto dal Comune e dalla ASL, di concerto con la famiglia della persona con disabilità. Prima di entrare nel merito della questione, per capire perché queste pronunce sono così importanti ci sembra utile ricordare cos’è questo strumento.
 
COS’È IL PROGETTO INDIVIDUALE - Il progetto individuale di vita è un insieme di interventi che vengono individuati e predisposti da Comune e ASL, di concerto con la persona con disabilità (e la sua famiglia), per contribuire, sulla base delle esigenze, preferenze ed aspettative della stessa, al suo sviluppo in termini di miglioramento della qualità della vita.
A definirne contenuti ed obiettivi è l’articolo 14 della Legge 328/2000 che, in particolare al comma 2 prevede: Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

COSA FARE SE IL PROGETTO NON VIENE EROGATO – Capita, però, che gli interventi previsti dal progetto individuale non vedano effettiva erogazione. I questo caso è utile e necessario rivalersi, ricorrendo al tribunale per fare in modo che l’autorità giudiziaria intervenga per la piena attuazione del disposto. A questo proposito, Anffas segnala un paio di recenti sentenze che hanno portato alla condanna degli Enti che non avevano risposto al loro impegno nei confronti dell’utente disabile, destinatario del progetto.

IL CASO DI PANTELLERIA - L’ultimo in ordine di tempo è il caso di Pantelleria, dove una mamma aveva citato il Comune per non aver dato erogazione alla figlia - minore con handicap grave certificato dall’art.3 comma 3 della legge 104/92 - agli interventi che erano stati previsti dal progetto individuale realizzato dallo stesso comune insieme alla ASP di Trapani. Ebbene, il Giudice Unico del Tribunale di Marsala, nella sentenza n. 366/2019 ha dato ragione alla mamma, la quale nel frattempo aveva provveduto a proprie spese a pagare il servizio di educativa domiciliare privato che invece doveva esserle erogato gratuitamente dall’Ente.
Il Comune è stato quindi condannato  a pagare nono solo i danni patrimoniali subiti dalla madre (ovvero le succitate spese da lei sostenute), ma anche i danni non patrimoniali subiti dalla minore con disabilità, riconducibili a un leso diritto alla salute e allo sviluppo della persona, a causa degli omessi interventi partecipare e vivere i contesti sociali di riferimento.
Anffas, che ha seguito la madre in questa causa, sottolinea inoltre un aspetto molto importante della sentenza, nella quale si espone chiaramente come il progetto individuale viene a considerarsi come un contratto tra le parti (in questo caso famiglia e ente pubblico) che, in quanto contratto, genera l’obbligo per la parte pubblica di adempierlo diligentemente e quindi di erogare le prestazioni in esso pianificate con il corrispondente diritto della persona con disabilità di chiederne anche coattivamente l’attuazione.

LA SENTENZA DI CATANIA – Una seconda sentenza, emessa stavolta a marzo scorso dal TAR di Catania ha dato ragione ad un padre che aveva fatto ricorso contro il Comune poiché non aveva erogato alla figlia con disabilità grave gli interventi che erano stati individuati in un progetto di vita a lei dedicato per svilupparne autonomie e miglioramenti nella sua condizione, nonostante ci fosse una precedente sentenza che stabiliva l’obbligo di erogazione del progetto individuale da parte dell’Amministrazione, entro 30 giorni. Con la Sentenza 559/19 il Tribunale ha quindi ravvisato un danno subito dalla ragazzina in un momento particolarmente importante come quello dello sviluppo, stabilendo che un commissario ad acta nominato dal Prefetto di Enna prenderà le deleghe del funzionario dell’ufficio che non ha fatto partire la pratica per la predisposizione del progetto.
Inoltre la sentenza stabilisce che il compenso che il Comune dovrà pagare a questo commissario può essere considerato danno all’erario, di cui dovrà rispondere probabilmente il funzionario inadempiente davanti alla Corte dei Conti.


Per approfondire:

Il testo della sentenza n.366/2019 del Tribunale di Marsala
 

Il testo della sentenza n. 55972019 del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania
 

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Foto di succo da Pixabay

 

Redazione

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