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Approvato il decreto che disciplina le modalità di iscrizione al RUNTS, una delle novità principali della riforma del Terzo Settore

E’ stato approvato lo scorso 15 settembre il decreto del ministero delle politiche sociali 106, con gli allegati A, B e C, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dà attuazione alle disposizioni normative contenute nel d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), fornendo istruzioni su come iscriversi al neonato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che dovrebbe diventare operativo nel 2021.
Il testo dà istruzioni su:
- procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
- modalità di deposito degli atti,
- regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.
Si precisa che il testo del decreto, alla data della redazione di questo articolo, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

COS’E’ IL RUNTS
L’istituzione del RUNTS è una delle novità più rilevanti contenute nella riforma del Terzo Settore, partita nel 2016: con questo registro unico nazionale (che sarà pubblico e online), si intendono far confluire in un unico oggetto un insieme di registri nazionali e locali che ad oggi comprendono le varie formule nelle quali si dà forma al no profit, tra organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative.
Il registro sarà consultabile da ciascun cittadino, che potrà trovare alcune informazioni fondamentali degli enti iscritti, i quali dovranno evidentemente averli comunicati al RUNTS (ad es. si potranno consultare i rendiconti o i bilanci d’esercizio e il bilancio sociale).

ISCRIZIONE NON OBBLIGATORIA
Gli ETS (Enti del Terzo Settore) non hanno l’obbligo di iscriversi al RUTS, tuttavia l’adesione al Registro Unico è la conditio sine qua non per accedere ai regimi fiscali agevolati introdotti dalla riforma nel Codeice del Terzo Settore e al cinque per mille dell’Irpef.

LE SEZIONI DEL RUNTS
Il registro si compone di 7 sezioni:
1. Organizzazioni di volontariato, (di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
2. Associazioni di promozione sociale (di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice
3. Enti filantropici (di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
4. Imprese sociali (le imprese di cui al decreto legislativo3 luglio 2017 n. 112 e successive mod. ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge8 novembre 1991, n. 381
5. Reti associative (di cui all’articolo 41 del Codice;
6. Società di mutuo soccorso (di cui all’articolo 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge15 aprile 1886, n. 3818)
7. Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli precedenti

COME PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione nel RUNTS deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale,allegando:
- l’atto costitutivo
- lo statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
- in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima. Qualora l’ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un’attestazione per ciascuna rete.

ELEMENTI DA COMUNICARE
Va inoltre indicata naturalmente la sezione del Registro nella quale si richiede l’iscrizione, indocando poi una serie di dati, tra i quali:
il codice fiscale;

·         la denominazione

·         il codice fiscale;

·         l’eventuale partita IVA;

·         la forma giuridica;

·         la sede legale;

·         un indirizzo di posta elettronica certificata;

·         la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate;

·         la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice

·         l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’articolo 11, comma 2,del Codice

·         l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille q)la

·         dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente

·         per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto

·         l’indirizzo del sito internet,se disponibile

SEI MESI DI TEMPO
Da quando il decreto sarà pubblicato i Gazzetta ufficiale è previsto che in 6 mesi il registro diventi attivo: in questo periodo le Regioni, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti, procedono a verifica dei requisiti per l’iscrizione.

Per approfondire:

Testo del decreto e Link alle appendici
 
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da art. 45 al 54)

La riforma del terzo settore

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