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Tutti i dettagli nella circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018

Con la circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, con oggetto "Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari", il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo in fila una serie di chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus.

La circolare introduce, ai sensi dell’Art. 1, comma 7 della Legge n. 106 del 6 giugno 2016, una serie di disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, contenente il Codice del Terzo settore.

 A CHI SI RIVOLGE E APPLICA LA CIRCOLARE

La disposizione in esame - si legge nel testo della circolare - si applica nei confronti di tre categorie di enti: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed Onlus, iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalle normative di settore. Restano quindi escluse le imprese sociali, che vengono normate dalla disciplina particolare propria delle imprese sociali.

La circolare si rivolge esclusivamente a ODV, APS e ONLUS costituite prima dell’entrata in vigore del Codice del terzo settore, cioè prima del 3 agosto 2017, poiché solo per gli enti costituiti antecedentemente all’entrata in vigore della nuova legislazione si pone un problema di adeguamento degli statuti. Tutti gli altri si considerano in regola già a partire dalla costituzione e non dovranno quindi operare alcun intervento statutario.

I TEMPI E I MODI UTILI PER ADEGUARSI

La circolare prolunga da 18 a 24 i mesi utili ad apportare le modifiche statutarie avvalendosi, nei casi consentiti, dei quorum propri dell’assemblea ordinaria, atto a realizzare in forma meno onerosa le modifiche in argomento. La scadenza ultima è quindi fissata al 3 agosto 2019.
L’onere di adeguamento statuario sarà ritenuto adempiuto anche nei casi in cui la modifica sia deliberata entro la scadenza prevista anche se lo loro efficacia dovesse essere rimandata a un momento successivo.

Se l’ente del terzo settore è iscritto nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 361/2000 le modifiche statutarie dovranno avere la forma dell’atto pubblico notarile ed essere inoltre approvate dall’autorità pubblica. Le associazioni non riconosciute come persone giuridiche (ovvero la maggior parte) potranno invece effettuare le modifiche statutarie senza l’intervento del notaio e senza la necessaria approvazione dell’autorità preposta alla tenuta del registro delle persone giuridiche. Per le fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all'organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum.

QUALI SONO LE PROCEDURE PER LE MODIFICHE

L’aspetto più complesso su cui la circolare ha puntato a far luce è relativo a quali modifiche statutarie possono realizzarsi con delibera di assemblea ordinaria (e dunque con le relative maggioranze, così come previste da legge e/o statuto) e quali invece richiedono in ogni caso una delibera di assemblea straordinaria (con le relative maggioranze).

Nell’ambito del Codice del terzo settore, occorre innanzitutto distinguere tra tre categorie di norme e conseguentemente tre tipologie di adeguamento:

a) le norme inderogabili, quelle per cui l’adeguamento è d’obbligo;
b) le norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (di regola individuabili per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente");
c) le norme che attribuiscono agli statuti mere facoltà di previsione (di regola individuabili per la formula "l'atto costitutivo o lo statuto possono…" oppure per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono…"), che prevedono un adeguamento soltanto facoltativo.

Gli adeguamenti di cui alle categorie a) e b) potranno essere adottati mediante assemblea ordinaria mentre quelli di categoria c) richiederanno una delibera di assemblea straordinaria. In quest’ultimo caso è richiesta la convocazione di un’assemblea straordinaria (che di norma prevede quorum costitutivi e deliberativi più elevati) per evitare l’introduzione, con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti, di modifiche statutarie che la nuova realtà normativa non impone né richiede, ma semplicemente autorizza.

Resta in ogni caso valido quanto già precisato per gli enti che abbiamo personalità giuridica, nel cui caso la delibera dovrà sempre (sia essa di assemblea ordinaria o di assemblea straordinaria) rivestire la forma dell’atto pubblico notarile.

LE RETI ASSOCIATIVE

Le reti associative di cui agli Artt. 41 e 46 lett. e) del Codice (D.Lgs. 117/2017), potendo essere iscritte contemporaneamente in più di una sezione del Registro Unico del Terzo Settore, utilizzeranno necessariamente la corrispondente denominazione (fermo restando il carattere facoltativo dell’utilizzo aggiuntivo dell’acronimo ETS e della corrispondente locuzione per esteso “Ente del Terzo Settore”). In caso contrario l’uso dell’acronimo ETS e della corrispondente locuzione dovranno ritenersi per esse obbligatori, ai sensi dell’Art. 12.

La circolare riconosce a queste reti la possibilità di includere nello statuto lo svolgimento, oltre alle attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti associati e delle loro attività di interesse generale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice (assistenza, sanità, ecc.).

LE IMPRESE SOCIALI

Come già accennato, l’adeguamento statutario delle imprese sociali al Codice del Terzo Settore non è tra gli argomenti trattati dalla circolare, in quanto, per queste ultime, resta valido quanto già prescritto dall’Art. 117, comma 3 del Codice stesso. Le imprese sociali già costituite al momento della sua entrata in vigore hanno avuto a disposizione 18 mesi per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina, tale termine è già scaduto il 20 gennaio 2019.

PER APPROFONDIRE:

Testo completo della circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018

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Alessandra Babetto

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