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LAVORO DISABILI - SPECIALE
a cura di Ilaria Vacca

disabili al lavoro
PERMESSI LAVORATIVI E DISABILITÀ

Parliamo dei corsiddetti permessi legge 104: così chiamati perchè la Legge che regola i permessi lavorativi in caso di disabilità è la Legge 104/1992 all'articolo 33. Tale legge prevede la possibilità di ottenere particolari permessi per i congiunti che assistono persone disabili e per le persone gravemente disabili stesse.

*** 18 marzo 2020 - Segnaliamo importanti aggiornamenti relativi ai permessi connessi alla Legge 104, introdotti eccezionalmente per far fronte alla situazione di emergenza a causa dell'epidamia da COVID-19. Per questi aggiornamenti vi rimandiamo alla pagina AUMENTO PERMESSI LEGGE 104 ***

I familiari di persone disabili e i lavoratori disabili nello svolgimento dell'attività lavorativa godono di più ampie possibilità di permessi lavorativi giornalieri e/o mensili.

CHI PUÒ OTTENERE I PERMESSI -
In ASSENZA DI RICOVERO della persona con handicap grave (legge 104 articolo 3 comma 3) da assistere potranno godere dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi, anche in maniera continuativa:
-    Il genitore
-    Il coniuge
-    la parte dell'unione civile, la parte della coppia di fatto (ex legge 76/2016)
-    Il parente o l’affine entro il secondo grado (es. nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello)
-    Il parente o affine entro il terzo grado (es. zii e bisnonni) qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
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- I permessi da Legge 104 per conviventi e unioni civili


Resta invariata la modalità di ottenimento e fruizione dei permessi per assistere bambini al di sotto dei tre anni. Sono garantite due ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino.
- Il lavoratore disabile

I permessi spettano anche ai genitori adottivi o affidatari. In quest'ultimo caso, però, solo nell'ipotesi di figli disabili minorenni.

ATTENZIONE: dal 13 agosto 2022 è possibile, da parte di più familiari, fruire dei permessi per assistere una medesima persona con disabilità grave. La novità è conteuta nel decreto legislativo n.105/2022 (Ne parliamo qui)

La legge n. 53/2000, istitutiva dei congedi parentali, e il successivo Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità , Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, hanno introdotto modifiche di rilievo all'art. 33, che disciplinava proprio i permessi lavoratici per i familiari delle persone disabili.

Perchè il genitore possa usufruire dei permessi il bambino:

1- deve essere in possesso della certificazione di disabilità grave accertata dalle Commissioni mediche Asl oppure, in via provvisoria, nel caso in cui questa non sia stata ancora ottenuta, della certificazione di un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'Asl da cui è assistito l'interessato

2- non deve essere ricoverato a tempo pieno in un istituto o in un altro centro di assistenza. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, e in alternativa a prolungamento del congedo parentale, è possibile richiedere al datore di lavoro un permesso giornaliero retribuito di due ore (o di un'ora, nel caso di part-time)
I due benefici sono fra loro alternativi e non sono riconosciuti alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici a domicilio e a quelle domestiche. I permessi sono fruibili, in alternativa, anche dal padre, se lavoratore dipendente. Nel caso di madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente il beneficio può essere goduto dal padre.
I permessi orari sono retribuiti e valgono ai fini del computo dell'anzianità di servizio ma sono esclusi agli effetti delle ferie, tredicesima mensilità e gratifica natalizia.

Dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese. Il permesso è utilizzabile anche in via continuativa, ma nell'ambito del mese lavorativo. Esso è retribuito ed è coperto da contributi figurativi utili al raggiungimento della pensione.
Il presupposto per la concessione dei permessi giornalieri è che la persona disabile sia affetta da handicap grave e non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati o altri centri.
I permessi giornalieri spettano al genitore anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto: vi ha diritto, quindi, il lavoratore padre, se la moglie è casalinga o disoccupata, o la lavoratrice madre, se il padre è lavoratore autonomo.

Dopo che il minore ha raggiunto la maggiore età , i permessi potranno essere utilizzati a condizione che la persona disabile, e chi fruisce dei permessi, convivano e l'una sia assistita in via continuativa ed esclusiva dall'altro. I permessi di tre giorni mensili possono essere concessi anche ai familiari (parenti o affini entro il terzo grado), anche nell'ipotesi in cui il familiare non sia convivente con la persona disabile, purché costui assista la persona disabile con continuità . I permessi vengono concessi solo se non esistono altri familiari conviventi in grado di assistere la persona disabile.


I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare del lavoratore disabile che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:

a) il disabile abbia effettiva necessità , valutata da un medico della sede Inps competente, di essere assistito dal familiare convivente lavoratore;
b) nel nucleo familiare non esista un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza.

La persona disabile, lavoratrice dipendente, cui sia stata riconosciuta una condizione di handicap grave, può godere dei permessi giornalieri orari (due ore al giorno) o dei permessi mensili (tre al mese), frazionabili. I permessi sono retribuiti, coperti da contributi figurativi e non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità .
I permessi non sono tra loro cumulabili e la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese: il lavoratore, cioè, può scegliere di utilizzare in un mese tre giorni di permesso e nel mese successivo due ore giornaliere, ma non può cumulare nello stesso mese tre giorni e due ore.

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