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Camera dei deputati, bandiere dell'ItaliaIn attesa di approvazione i D.Lgs conteneti le nuove disposizioni su maternità a part-time

 

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 i primi due decreti attuativi della legge delega in materia di lavoro (10 dicembre 2014, n. 183), nota come Jobs Act.

 

-    Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015)
Il decreto introduce la NASPI, nuova assicurazione sociale per l'impiego. Vale per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della NASPI sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. Introdotto in via sperimentale, per quest'anno, anche l'assegno di disoccupazione (ASDI) che verrà riconosciuto a chi, scaduta la NASPI, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell'assegno, che sarà pari al 75% della retribuzione NASPI, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito. Viene istituito infine la DIS-COL, l'indennità di disoccupazione per i co.co.pro. (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro.

 

-    Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015)
Questo secondo decreto stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi per lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1) si applica sempre il regime dell'indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un'indennità crescente da 2 a 6 mesi.

 

Approvati dal Consiglio dei Ministri ma in attesa del vaglio delle Camere per il relativo parere prima dell’emanazione definitiva anche altri due decreti attuativi:

-    Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (testo provvisorio)
Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n. 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma. Il decreto interviene sul congedo obbligatorio di maternità con l’intendo di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato. Il testo introduce inoltre due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere: la norma sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti; la seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.
-    Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (testo provvisorio)
A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto, verranno superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sarin mentre verranno confermati: il contratto a tempo determinato, il contratto di somministrazione, il contratto a chiamata, il lavoro accessorio (voucher) e l'apprendistato.
L’articolo 6 dello schema del decreto legislativo ampia la platea dei potenziali beneficiari del part-time e aggiunge alcune agevolazioni che potrebbero essere interessanti per i portatori di handicap o per familiari di persone disabili. Hanno diritto ad una conversione del proprio rapporto di lavoro al regime di part-time, si legge nel terzo comma, "i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente". Dovrà essere riconosciuto un diritto di priorità nella concessione del part-time, si legge al comma 4, anche “in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” e, si legge al comma successivo, “in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992”.
Una novità di maggiore rilevanza è fissata dal comma 7 dello stesso articolo che sancirebbe che “il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento”. In sostanza, se il decreto verrà approvato così com’è, anziché fruire dei congedi si potrà chiedere il passaggio al part-time per la stessa durata del congedo (massimo 10 mesi nei casi ordinari, fino a 3 anni per figli portatori di handicap grave) percependo una retribuzione proporzionata e una copertura previdenziale effettiva, anziché figurativa.


PER APPROFONDIRE:

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22  
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23  
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183


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Alessandra Babetto

 

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