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Il Decreto sostegni Bis colma una disparita segnalata da più parti per i professionisti percettori di assegno ordinario di invalidità
Sul fronte lavoro e disabilità segnaliamo una novità introdotta dal decreto Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi e quindi già in vigore.

Il provvedimento, che sana una disparità rispetto ai colleghi non disabili, è introdotto dall’articolo 37, e riguarda il reddito di ultima istanza per liberi professionisti con disabilità iscritti alle casse previdenziali private, percettori di un assegno ordinario di invalidità.

La disparità consisteva nel fatto che prima di questo provvedimento i liberi professionisti  percettori di prestazioni previdenziali per l’ invalidità da parte delle proprie casse erano esclusi dal bonus, prima introdotto dal decreto legge “Cura Italia” n. 18-2020 art .44  (bonus 600 euro) e poi rinnovato dal decreto Liquidità. Il bonus, lo ricordiamo, era riservato ai liberi professionisti ordinistici con un reddito inferiore ai 50 mila euro, che abbiano registrato una riduzione di almeno il 33% e cessato o sospeso la loro attività professionale.

Ricorderete forse che veniva previsto che il  bonus spettasse sì al lavoratore autonomo/libero professionista percettore di assegno di invalidità civile erogato dall’INPS,  ma veniva   negato al lavoratore autonomo/libero professionista che percepisse un assegno ordinario di invalidità, denominato in vari modi dalle casse di previdenza professionali ai lavoratori iscritti e che avevano versato un certo numero di contributi per un certo numero di anni.

Il bonus, dunque veniva riconosciuto ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti “sani” che hanno subito un danno economico da Coronavirus e a quelli invalidi civili che già percepiscono una prestazione assistenziale dall’INPS, mentre venivano esclusi quelli “malati e invalidi” che hanno una “pensione/assegno” di invalidità grazie ai contributi versati.

A questa differenza di trattamento si erano opposte le associazioni delle persone con disabilità, sottolineando come l’assegno ordinario di invalidità sia una prestazione previdenziale ben diversarispetto alle pensioni dirette di anzianità e vecchiaia ( si tratta infatti di una prestazione che sostiene il lavoratore nel far fronte a una capacità lavorativa diminuita e i costi derivanti da patologia invalidante).

Il decreto prevede ora che entro il 31 luglio 2021 possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, i lavoratori iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509e10 febbraio 1996, n. 103 percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter, che non hanno avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La domanda è presentata con le medesime modalità previste dal decreto del 28 marzo 2020.1 L'indennità è erogata dai rispettivi enti di previdenza.

In disabilicom

Differenza tra l’assegno mensile di assistenza e l’assegno ordinario di invalidità dell’INPS


Per approfondire:

Decreto Sostegni Bis

Redazione

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