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Più tutele in caso di malattia, la possibilità di accedere a servizi dei centri per l’impiego e maggiori diritti per lavoratori da remoto

E’ stato approvato in Senato nei giorni scorsi il Disegno di Legge sul lavoro autonomo (DDL 2233B), collegato alla riforma del lavoro (nota come Jobs Act). Il cosiddetto “Jobs Act degli autonomi”, composto da 22 articoli, ha introdotto alcune novità e riconoscimenti per la fascia di lavoratori autonomi (liberi professionisti che da tempo aspettavano di avere maggiori diritti), ma anche per i lavoratori dipendenti, introducendo il cosiddetto “lavoro agile” o “smartworking”. Ora il testo è diventato legge, ed è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ALCUNE NOVITA’ – Tra le novità generali:
-  la possibilità del lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata dell’Inps di godere dei congedi parentali per un massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino
- la deducibilità totale delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi oltre a tutte le altre spese relative, (soggiorno e viaggio) entro i 10.000 Euro

NOVITA’ PER LAVORATORI CON SM - AISM segnala alcune novità che interesseranno anche i lavoratori con disabilità e con patologie cronico- ingravescenti e degenerative, come la Sclerosi Multipla. AISM ha lavorato all’interno dell’Osservatorio sull’applicazione della Convenzione ONU e direttamente coi parlamentari impegnati nella Commissione Lavoro per inserire nel nuovo DdL tre importanti emendamenti che sono stati integralmente recepiti dal testo di legge, si legge nel sito dell’Associazione. Tre in particolare le novità da segnalare, che interesseranno i lavoratori autonomi:

1. ASSENZA PER MALATTIA – All’art. 7, comma 8, è specificato che i periodi di assenza dal lavoro dovuti a trattamenti terapeutici per gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti come la SM debbano essere equiparati alla degenza ospedaliera. Questo significa che il lavoratore con  gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, oncologiche o che comportino inabilità lavorativa temporanea del 100% potrà godere delle stesse tutele dei lavoratori ricoverati in ospedale (per quanto riguarda l'indennità della gestione separata Inps;), quando saranno assenti dal lavoro a causa della sua patologia.

2. SERVIZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO - Inoltre, fa sapere l’AISM, i lavoratori autonomi con SM e con patologie cronico-ingravescenti e degenerative potranno godere e dello stesso supporto che gli Uffici per il Collocamento mirato presso i Centri per l’Impiego offrono alle persone con disabilità che cercano un lavoro dipendente: “I Centri per l’impiego – chiarisce Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM  – sinora supportavano per l’inserimento lavorativo solo i lavoratori dipendenti, come indicato dalla Legge 68/1999; AISM ha voluto che d’ora in poi anche i lavoratori autonomi con disabilità possano fruire presso questi Centri delle consulenze utili a trovare accomodamenti ragionevoli e adeguamenti ergonomici del posto di lavoro, o per capire quale tipo di attività libero-imprenditoriale sia compatibile con la propria condizione attuale e futura".

3. EQUIPARAZIONE DELLO SMART WORKING - Terza novità da segnalare, l’introduzione di una nuova modalità di lavoro, “agile”, ovvero lo “smart working”, che viene definito modalità flessibile di lavoro subordinato, che può essere svolto in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, utilizzando strumenti tecnologici, seguendo gli orari previsti dal contratto di riferimento e prevedendo l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali azienda”. La persona che svolgerà il lavoro in questa modalità, avrà diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei colleghi che svolgono le medesime mansioni.

Si tratta di una norma interessante, soprattutto considerando che il lavoro da remoto è spesso una (talvolta l’unica) forma di lavoro nel quale si impiegano le persone disabili che, a causa di difficoltà negli spostamenti ma anche di esigenze legate a piani terapeutici, devono ricorrere al lavoro da casa.
Inoltre, nel caso di un eventuale recesso dallo smart working, da parte del’azienda, il preavviso minimo deve essere di 90 giorni se il lavoratore è disabile (anziché 30):  tempo utile alla persona di riorganizzarsi nei tempi e modi di lavoro, cura e altre esigenze che debbano essere conciliati. Su questo, commenta ancora Bandiera, "al di là dell’applicazione specifica ottenuta, avere introdotto il riferimento alla disabilità in questa normativa è anzitutto una novità culturale importante. È la prima volta che il lavoro agile viene agganciato alla disabilità in un provvedimento di legge e questo amplia le possibilità reali di garantire il diritto al lavoro di tutte le persone con disabilità”.

Considerando inoltre quanto la possibilità di lavorare in modo “agile” sia così necessaria al lavoratore con disabilità, che deve conciliare esigenze di cura e lavoro, AISM fa sapere che sta anche portando avanti un confronto con l’Agenzia delle Entrate, rispetto ai nuovi indicatori di affidabilità che sostituiscono gli studi di settore nel determinare i livelli possibili di guadagno di un libero professionista. Rispetto a questo, l’Associazione chiede che lo Stato tenga conto di una patologia come la SM, riconoscendo la minore produttività legata alle esigenze di cura, le maggiori spese per  ausili, supporti e accomodamenti ragionevoli degli spazi di lavori, magari il bisogno di stipendiare un collaboratore di supporto per mansioni non compatibili con la propria patologia. “Stiamo dunque chiedendo all’Agenzia delle Entrate di individuare soluzioni che permettano di superare possibili presunzioni di incongruenza tra il reddito standard adottato come riferimento e la fatturazione effettiva, nel momento in cui ciascun contribuente documenti su base volontaria la propria condizione di disabilità e/o la propria patologia cronica e ingravescente”, dichiara Bandiera.

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Redazione

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