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I dettagli nel DM che stanzia gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità sia nel pubblico che nel privato

Il decreto del Ministero del Lavoro 8 luglio 2021 (e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 2021 n. 208), ripartisce le risorse per il 2021 del Fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili, previsto dall’ articolo 13, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 6.
Si tratta di risorse che il Ministero stanzia, e che trasferisce all’INPS che a sua volta le corrisponde ai datori di lavoro come incentivo all’assunzione di personale disabile.

Per il 2021 il fondo può quindi contare di  un totale di 77 milioni e mezzo di euro complessivi. L’obiettivo è, appunto quello di sostenere l’accesso al lavoro delle persone con disabilità, supportando le aziende nei costi che le assunzioni comportano.

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
I datori di lavoro (sia pubblici che privati) che assumeranno un lavoratore con disabilità avranno uno sgravio contributivo. In pratica, al datore che assume viene restituito una parte dello stipendio versato al lavoratore assunto; questo per 36 o 60 mesi, a seconda delle caratteristiche del lavoratore e del contratto.
L’agevolazione viene erogata in caso di:
- assunzione a tempo indeterminato
- trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine (full time o part-time)

A QUANTO AMMONTA L’AGEVOLAZIONE
L’entità del contributo al datore di lavoro che assume dipende in base alle caratteristiche del lavoratore con disabilità (e della sua riduzione della capacità lavorativa) e del tipo di rapporto instaurato.
Questi gli scaglioni:
- riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%: incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, riconosciuto per 36 mesi. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato.
- riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79%: incentivo pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, riconosciuto per 36 mesi. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato.
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%: incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, riconosciuto per 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.
In caso di assunzione a tempo determinato, l'incentivo spetta per tutta la durata del rapporto (che deve avere una durata di almeno un anno).

L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi di assunzione disabili della Legge 68/99 in fatto di collocamento mirato e categorie protette, procedono all'assunzione di lavoratori disabili.

COME RICHIEDERE L’INCENTIVO – I datori di lavoro che vogliano accedere al beneficio devono presentare domanda telematica all’INPS (qui le istruzioni

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Redazione

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