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Nei messaggi INPS i requisiti, le regole, i termini e le modalità di domanda del congedo parentale Covid che è stato prorogato

Visto il perdurare della situazione di emergenza causata dalla pandemia, il Governo sta confermando o mettendo in campo alcune misure di sostegno alle famiglie alle prese con nuovi contagi e relative assenze da scuola o dai centri diurni dei ragazzi, sia per chiusure che per infezione stessa o per quarantena dei figli.

Proroga congedi parentali Covid
A questo proposito, segnaliamo che sono stati rinnovati, con proroga fino al 31 marzo 2022, i congedi parentali Covid che erano stati introdotti nelle precedenti fasi della pandemia da Coronavirus per permettere ai lavoratori con figli a casa a causa di DAD, quarantena o chiusura dei centri diurni, di assentarsi dal lavoro potendo continuare a percepire loro stipendio dimezzato.

A prevedere la proroga della misura, introdotta dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre, n. 146, è l’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Legge di Bilancio 2022). Le istruzioni sono presenti nella Circolare INPS n. 189 del 17-12-2021.

Per quali lavoratori
In presenza dei requisiti previsti, la misura può essere fruita dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps

Cosa prevede il Congedo Covid
Ricordiamo che, nel caso di figli non disabili, il “Congedo parentale SARS CoV-2” spetta a genitori con figli conviventi minori di anni 14 che siano a casa da scuola in quanto:
- ammalati di Covid oppure
- in quarantena da contatto oppure
- in DAD (con attività didattica o educativa in presenza sospesa)

Durata del congedo e retribuzione
Il Congedo spetta, tanto per i genitori di figli con disabilità che per quelli non disabili, per tutta la durata della quarantena stessa o della chiusura della scuola o del centro diurno, fino al 31 marzo 2022. Durante questo periodo il lavoratore percepirà il 50% del proprio stipendio o del reddito (a seconda della categoria lavorativa di appartenenza), inoltre il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Congedo Covid con figli disabili
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104, per poter usufruire dei congedi Covid rimangono fermi durata e retribuzione ma cadono i requisiti dell’età e della convivenza con il genitore richiedente. Il figlio, inoltre, deve essere iscritto a una scuola di ogni ordine e grado o ospitato in un centro diurno a carattere assistenziale.
Pertanto, il lavoratore che sia genitore di un bambino o ragazzo con articolo 3 comma 3 della legge 104 iscritto a scuola o ospitato in un centro diurno potrà, indipendentemente dall’età del figlio e dal fatto che conviva con lui, astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, in caso di:
- infezione da Covid del figlio,
- quarantena del figlio,
- sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o
- chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.

Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104
È possibile fruire del Congedo Covid nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo dei permessi della legge n. 104, anche per lo stesso figlio, oppure del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Inabilità e pensione di invalidità
La fruizione del congedo Covid è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità100% o di una pensione di inabilità.

Presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti
Come si presenta domanda di Congedo Covid? Le domande, per i soli lavoratori dipendenti, sono inviabili unicamente in via telematica, possono essere presentate all’INPS tramite:

  • il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • i Patronatoi,che forniscono assistenza gratuita
Nel Messaggio INPS n° 74 del 08-01-2022 viene specificato che si confermano le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande fornite con il messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021, mentre verranno rese note dall’istituto con un successivo messaggio le modalità per la presentazione delle domande di Congedo Covid per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla Gestione separata.


PER APPROFONDIRE

Circolare INPS n° 189 del 17-12-2021

Messaggio n° 74 del 08-01-2022

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