Menu

Tipografia

Possono richiederlo i lavoratori destinatari del trattamento previsto dall’articolo 26 del Decreto Cura Italia durante il 2021, in presenza di due condizioni

La Legge di Bilancio 2022 (LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234), licenziata a fine anno e pubblicata in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1 gennaio, prevede tra le altre misure un indennizzo una tantum destinato ai lavoratori fragili del settore privato che, impossibilitati allo svolgimento dello smart working, si siano assentati oltre un mese dal lavoro in riferimento all’articolo 26 del Decreto Cura Italia, e per questo abbiano raggiunto il massimo indennizzabile per malattia.
La cifra che viene stanziata per ciascuno di questi lavoratori è di 1.000 euro, viene versata dall’INPS su richiesta dell’interessato, e non concorre al reddito.

A prevedere tale contributo ai lavoratori è il comma 969 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022.
Ricordiamo che l’articolo 26 prevedeva fino al 31/12/2021 la possibilità, per i lavoratori cosiddetti fragili, di assentarsi dal lavoro con certificazione di malattia (se impossibilitati ad effettuare lavoro da remoto), con il riconoscimento della prestazione economica equiparata a ricovero ospedaliero.

DESTINATARI DELLA MISURA
Destinatari del bonus 1.000 euro sono quindi i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento previsto dall’articolo 26 del Decreto Cura Italia (articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Inoltre devono verificarsi ulteriori due condizioni:
1. la prestazione lavorativa non deve essere stata resa in modalità agile
2. devono aver raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia
Ricordiamo che per lavoratori fragili, l’articolo 26 prevedeva lavoratori che potevano essere:
1) in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992);
2) in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

CIFRA E CARATTERISTICHE DELL’INDENNIZZO
A questi lavoratori la legge prevede che venga riconosciuta un'indennità una tantum, di 1.000 euro, per l'anno 2022. Tale cifra
1. non concorre alla formazione del reddito
2. non concorre all’accredito di contribuzione figurativa.

ENTE EROGATORE
Spetta all’INPS erogare il contributo, sulla base di una domanda che il lavoratore deve presentare con autocertificazione dei requisiti previsti. Per la misura sono stanziati complessivamente 5 milioni di euro per l'anno 2022.
L’INPS darà comunicazione delle modalità di presentazione delle domande per ricevere il contributo.

ALTRE TUTELE E SCADENZE PER LAVORATORI FRAGILI
Ricordiamo inoltre che i lavoratori fragili hanno diritto allo smart working solo fino al 28 febbraio 2022: lo prevede l’articolo 17 del Decreto Legge 221/2021: “fino alla data di adozione del decreto del Ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione che procederà ad individuare le patologie da prendere in considerazione e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2022“, mentre non è stata rinnovata l’equiparazione dell’assenza con ricovero ospedaliero (a meno che gli stessi non possano rendere la loro prestazione lavorativa in modalità agile) in caso di situazione di rischio per questi lavoratori: tale misura è scaduta il 31 dicembre 2021.

In disabilicom:

Importi invalidità 2022

Redazione

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione



Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy