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L’INPS ha pubblicato la circolare con i requisiti e le modalità di richiesta del bonus per lavoratori fragili che hanno superato le assenze per malattia nel periodo della pandemia

L’INPS ha reso note, con la circolare n. 96 del 2022 le modalità per presentare richiesta ed ottenere il bonus riservato ai lavoratori fragili destinatari, nel 2021, del trattamento previsto dall’articolo 26 del Decreto Cura Italia (articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che si sono assentati dal lavoro per più di un mese nel 2021 e hanno superato il limite massimo indennizzabile per malattia: a loro è riconosciuta dall’INPS una indennità una tantum di 1000 euro, previa domanda.

L’indennità viene riconosciuta, previa domanda, da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre 2022, ed è compatibile con altre indennità o prestazioni – di disoccupazione o ad altro titolo – percepite.

I LAVORATORI FRAGILI
Tale bonus, che è stato previsto tra le tutele per far fronte all’emergenza COVID dall’articolo 1, comma 969, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riservato ai lavoratori fragili (ovvero con legge 104, articolo 3 comma 3 oppure in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, che abbiano reso una prestazione lavorativa non in modalità agile nel periodo indicato.

DESTINATARI
I destinatari del bonus ai lavoratori fragili sono i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l’INPS, che hanno percepito nel corso dell’anno 2021 la tutela di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti categorie:
• operai del settore industria;
• operai e impiegati del settore terziario e servizi;
• lavoratori dell’agricoltura;
• lavoratori dello spettacolo;
• lavoratori marittimi.

LAVORATORI ESCLUSI DAL BONUS
Il bonus ai lavoratori fragili non è riconosciuto a:
- collaboratori familiari (colf e badanti)
- impiegati dell'industria
- quadri (industria e artigianato)
- dirigenti
- portieri
- lavoratori autonomi
- lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


REQUISITI
Per il poter fare domanda di bonus lavoratori fragili, il soggetto deve possedere tutti i seguenti requisiti:
a) essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’INPS;
b) avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
c) avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
d) non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.

MALATTIA E PERIODO MASSIMO INDENNIZZABILE
I lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, per avere diritto al bonus, devono avere superato, come sopra indicato, nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia previsto dalla specifica normativa di riferimento.
Al fine di definire il possesso di tale requisito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’INPS riporta:
agli operai del settore industria, agli operai e impiegati del settore terziario e servizi e agli operai del settore agricolo con contratto a tempo indeterminato, l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare;
agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi con contratto a tempo determinato l’indennità di malattia spetta per un numero massimo di giorni, pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
ai lavoratori dell’agricoltura con contratto a tempo determinato, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio dell’evento di malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli (ad eccezione dei casi in cui il requisito venga raggiunto nell’anno dell’evento), fino a un massimo di 180 giorni effettivi nell’anno solare;
• ai lavoratori dello spettacolo l’indennità è subordinata, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 26 maggio 2021, al requisito di 40 contributi giornalieri accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso (cfr. la circolare n. 132/2021). Il numero delle giornate indennizzabili per i lavoratori a tempo indeterminato è pari a un massimo di 180; per i lavoratori a tempo determinato, il suddetto limite è pari al numero delle giornate di attività lavorativa svolte negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento, da un minimo di 30 giorni a un massimo di 180 giorni nell’anno solare;
ai lavoratori marittimi le indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e per malattia complementare spettano per un massimo di un anno dall’annotazione dello sbarco sul ruolo; l’indennità per inabilità temporanea da malattia alla specifica categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro spetta per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di malattia, calcolato sulla base della normativa vigente per ogni tipologia di lavoratore, vengono considerate sia le giornate di malattia afferenti al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, sia quelle certificate per altre tipologie di evento morboso.

COME PRESENTARE DOMANDA
I lavoratori in possesso dei requisiti previsti, per poter ottenere il bonus lavoratori fragili devono presentare domanda all’INPS entro e non oltre il 30 novembre 2022 scegliendo una di queste modalità:
-        Tramite sito INPS. In questo caso viene richiesto di effettuare l’accesso tramite
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).

-        Via telefono, tramite il Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

-        Tramite un patronato.

EROGAZIONE DEL BONUS
Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’IBAN, che deve essere intestato o cointestato al richiedente.

Con apposito messaggio saranno fornite indicazioni in merito al rilascio della procedura, sul sito web dell’Istituto, per la presentazione della domanda per il “bonus ai lavoratori fragili”.

Per approfondire:

Circolare INPS n° 96 del 05-08-2022

Redazione

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