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Pubblicata la circolare esplicativa del Decreto Trasparenza relativa alle condizioni di lavoro trasparenti. Segnaliamo i punti di interesse per i lavoratori con disabilità

Il Ministero del lavoro ha pubblicato una circolare esplicativa riguardante il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. “decreto trasparenza”, ndr) di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea.

La circolare fa il punto su alcuni adempimenti che il datore di lavoro deve rispettare in merito alla informazione trasparente al dipendente, ma anche su alcune prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro. Invitando alla lettura integrale del documento, evidenziamo in particolare alcuni punti di interesse per i lavoratori con disabilità, ovvero il 1.1, relativo alla informazione sui congedi , il 1.4 relativo all’informazione al lavoratore su previdenza e assistenza, e il 4.1 relativo alla durata massima del periodo di prova.

Vediamo nel dettaglio cosa è previsto.

INFO SUI CONGEDI
È previsto che il datore di lavoro debba informare il lavoratore sulla «durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi».
Le ferie e i congedi retribuiti cui si fa riferimento sono quelli previsti dalla legge e dai contratti collettivi, ma
esclusivamente i congedi retribuiti, come, ad esempio:
- congedi di maternità e paternità, congedo parentale e congedo straordinario per assistenza a persone
disabili
, secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 151/2001;
- congedo per cure per gli invalidi, secondo la disciplina di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 119/2011;
- congedo per le donne vittime di violenza di genere secondo la disciplina di cui all’articolo 24 del d.lgs. n.
80/2015.
Non c’è invece obbligo di comunicazione da parte del datore di lavoro riguardo ai congedi per i quali non è prevista la corresponsione della retribuzione

PREVIDENZA E ASSISTENZA
(articolo 1, comma 1, lett. r), d.lgs. n. 152/1997)

Segnaliamo inoltre il punto 1.4 della circolare numero dedicato a previdenza ed assistenza, nel quale viene precisato come il nuovo testo del d.lgs. n. 152/1997 prescrive per il datore di lavoro l’obbligo di informare il lavoratore su «gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro» e «su qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro
stesso»
rappresentando al lavoratore, ad esempio, la possibilità di aderire a fondi di previdenza integrativa aziendali o settoriali.

DURATA DEL PERIODO DI PROVA

La circolare riporta come l’articolo 7 fissi la durata massima del periodo di prova a sei mesi, che possono essere ridotti dai contratti collettivi, come definiti dall’articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015.
Nel caso di contratto a tempo determinato, il periodo di prova è fissato proporzionalmente alla
durata massima del contratto, entro i limiti previsti ex lege, e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. Inoltre, in caso di rinnovo del contratto per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto a un nuovo periodo di prova.
Il comma 3 stabilisce che il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata
dell’assenza
, in caso di eventi non prevedibili al momento della stipula del patto, ad esempio per la sopravvenienza di eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori, oltre a tutti glialtri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, fra cui anche i congedi e i permessi di cui alla legge n. 104/1992 (cfr. Cass. n. 4573 del 22 marzo 2012 e Cass. n. 4347 del 4 marzo 2015). Ciò risponde al principio di effettività del periodo di prova, in forza del quale è stata riconosciuta
valenza sospensiva dello stesso alla mancata prestazione lavorativa causata da malattia, infortunio,
gravidanza, puerperio, permessi, sciopero, sospensione dell’attività da parte del datore di lavoro.

Per approfondire:

Circolare N. 19 Del 20.09.2022

Su questo argomento leggi anche:

Nuove regole congedi e legge 104: cosa cambia, anche per i caregiver

Permessi 104 suddivisibili tra più familiari: la novità

Redazione

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