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Cade il principio del referente unico, con la nuova possibilità, per più lavoratori, di assistere uno stesso familiare con disabilità grave certificata da legge 104

Abbiamo segnalato le scorse settimane alcune novità introdotte dal decreto legislativo n.105/2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il, riguardanti congedi, priorità nello smartworking e permessi legati alla legge 104, entrate in vigore a partire dal 13 agosto.
A proposito di questi ultimi, ovvero dei permessi previsti dalla Legge 104, approfondiamo l’importante novità che va ad interessare i familiari che assistono persone con grave disabilità.

ELIMINATO IL REFERENTE UNICO
Il Decreto, in merito, ha
modificato il comma 3 dell’ art. 33 della legge 104, sostituendolo con un nuovo comma 3, il quale ha eliminato il principio del referente unico, ovvero la possibilità che veniva riservata esclusivamente ad un unico familiare di usufruire dei permessi della legge 104 per assistere il familiare con handicap grave.

PIU’ LAVORATORI POSSONO ASSISTERE IL MEDESIMO FAMILIARE DISABILE
Con l’eliminazione di questo principio, il diritto viene ora allargato a più persone, ed è quindi consentito a più familiari di usufruire, alternativamente tra loro, dei permessi per assistere il medesimo familiare con legge 104 articolo 3 comma 3, sempre entro il limite massimo dei tre giorni mensili complessivi.
Prima di questa modifica, era consentita l’alternanza solo ai genitori che dovessero assistere un figlio, mentre ora la possibilità viene allargata a tutti gli aventi diritto.

UN ESEMPIO
Questo significa che, ad esempio, due fratelli, entrambi lavoratori dipendenti, possono richiedere il permesso di assistere la mamma disabile, la quale abbia ottenuto il riconoscimento della Legge 104 con articolo 3 comma 3, assentandosi alternativamente tra loro dal lavoro per un totale di tre giorni al mese complessivi.

UNIONE CIVILE E CONVIVENZA
Il Decerto, inoltre, allarga la platea dei beneficiari anche alla parte di un'unione civile (ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76) e ai conviventi di fatto (ai sensi dell'articolo 1,
comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76).

GRADI DI PARENTELA E DIRITTO AI PERMESSI
Ricapitolando, hanno quindi diritto a usufruire dei 3 giorni di permessi lavorativi previsti dalla Legge 104 per assistere un familiare con riconoscimento di disabilità in stato di gravità (legge 104, articolo 3 comma 3):
·        genitori
·        coniuge
·        parte di un'unione civile
·        convivente di fatto
In caso di mancanza/ decesso/ patologie invalidanti o età oltre i 65 anni dei soggetti sopra elencati, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.

ASSISTENZA A PIÙ FAMILIARI DISABILI
Si ricorda, inoltre, che il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Per approfondire:

Messaggio INPS n.3066 del 4 agosto 2022

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Redazione

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